Condominio

Telecamere personali: quando sono lecite?

di Anna Nicola

Il tema delle videoriprese in condominio può essere così riassunto: la telecamera di videosorveglianza può riprende le scale, il pianerottolo o solo le scale del vicino di casa. In questi casi non vi è alcun reato o lesione di privacy.
Vediamo perché.
Non sempre puntare la telecamera con visione su ambienti condominiali, come scale e pianerottoli, includendo anche parti del corpo di eventuali passanti è vietato. La recente decisione del Tribunale di Avellino 30.10.2017 spiega quando è possibile la telecamera sulla porta di casa. La sentenza si prende cura di distinguere il reato di interferenze nella vita privata e l'interesse a tutelare la propria sicurezza da ladri e altri malintenzionati. Importante è usare una telecamera di videosorveglianza senza ledere la privacy altrui.
Si pensi al caso del dirimpettaio che installa una telecamera proprio sopra la sua porta di casa. Lo scopo – almeno così lui dice – è quello di vedere, anche quando è fuori, chi passa per il pianerottolo e prevenire eventuali incursioni di ladri. Di fatto, però, l'angolo di visuale dell'inquadratura è talmente ampio da riuscire a riprendere anche i passaggi del condomino dell'alloggio di fronte anche quando, ad esempio, si dirige verso le scale o all'ascensore. Viene illustrato a detto condomino che la sua telecamera non può oltrepassare la visione del proprio tappeto di ingresso; diversamente, l'iniziale intenzione di tutelare la sicurezza dell'immobile e dei propri familiari sconfinerebbe in una illecita ingerenza nella vita privata altrui, potendo egli sapere quando entri ed esci di casa.
Poniamo caso cge il condomino non vuole modificare l'angolo di ripresa, non avendo senso riprendere un ladro quando è già in procinto di scassinare la serratura.
Il codice penale, all'art. 615 cp, tutela la sfera privata delle persone e si riferisce ad uno spazio fisico sottratto alle interferenze altrui. Il nodo è stabilire se questa sfera privata si estende anche sulle parti comuni dell'edificio, come scale e pianerottolo, oppure solo all'interno dell'appartamento e, al massimo, nelle sue strette adiacenze, come ad es. la porta dal lato esterno.
Si preferisce la tesi più restrittiva sulla cui base non possono essere considerati spazi ove si esplica la vita privata del condomino le scale o il pianerottolo. Se quindi le immagini prelevate dalla telecamera non vengono pubblicate o diffuse a terzi, ma sono utilizzate solo per finalità personali – come la tutela della incolumità della famiglia e della proprietà –il comportamento del vicino è perfettamente lecito.
È pur vero che il Garante della privacy, in materia di videosorveglianza in condominio, ha raccomandato di non sconfinare mai nell'altrui riservatezza; pertanto l'angolo visuale delle riprese deve essere limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza (ad esempio antistanti l'accesso alla propria abitazione). Resterebbero quindi escluse le parti comuni dell'edificio come il pianerottolo; in caso contrario si risponde del reato di interferenze illecite nella vita privata altrui. Ma la giurisprudenza ha invece fornito una interpretazione più ristretta dell'illecito penale, chiarendo che le aree comuni del palazzo non rientrano nei concetti di domicilio e dimora privata. Per cui, chi effettua riprese in tali aree non può essere incriminato. Ciò è quanto dire che le parti comuni di un edificio possono essere oggetto di sorveglianza video senza che con ciò venga violata alcuna norma anche posta a tutela della privacy.
Fermo restando il generale divieto di spiare il vicino di casa, perché sia lecito l'utilizzo della telecamera su spazi comuni è sufficiente che l'azione ripresa possa essere liberamente osservata da terzi senza ricorrere a particolari accorgimenti. Ciò significa che è vietato tutto quello che comporta una intrusione nei luoghi di privata dimora e tali sono le parti comuni dell'edificio, che per loro natura ben possono essere oggetto di sorveglianza video.
La tutela del domicilio – prevista anche dalla Costituzione ex art-. 14 Cost. sussiste solo se riferito a luoghi di privata dimora non visibili a terzi.
Pertanto si può denunciare il vicino alle forze dell'ordine quando la sua telecamera finisce per inquadrare parti private che non possono essere agevolmente (ad esempio un balcone) visibili da terzi.

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