Condominio

I portieri non si possono più pagare in contanti

di Donato Apollonio

Lo scorso 1° luglio è entrato in vigore il divieto di pagamento delle retribuzioni in contanti introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017, commi 910-914) che, considerate le pratiche spesso in uso, assume una certa rilevanza nell'ambito dei rapporti tra Condominio e custodi o altri collaboratori.
Lo scopo generale della norma è quello di garantire una maggiore trasparenza nei rapporti economici tra datore di lavoro e lavoratori e di contrastare il fenomento dell'economia sommersa entro il quale è normale e diffuso il pagamento “in nero”.
Così, ad esempio, dovrebbe essere impedita l'illecita pratica di corrispondere al lavoratore una somma in contanti inferiore rispetto a quella riportata nel cedolino paga.
In proposito, è ora espressamente previsto che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione; in tal senso si era peraltro già consolidata la giurisprudenza della Cassazione.
Le tipologie contrattuali per le quali vige il divieto sono:
-rapporti di lavoro subordinato indipendentemente dalla tipologia utilizzata (tempo indeterminato, tempo determinato, tempo parziale, lavoro intermittente o a chiamata, apprendistato, ecc.) (circ. Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 2/2018);
-contratti di collaborazione coordinata e continuativa caratterizzati da una prestazione esclusivamente personale le cui modalità di esecuzione ed i tempi di lavoro sono organizzate dal prestatore e non dal committente (D.Lgs. n. 81/2015, art. 2);
-contratti di lavoro stipulati dai soci delle cooperative.
Restano dunque esclusi dal divieto in oggetto:
-prestazioni occasionali, i cui pagamenti avvengono comunque attraverso la piattaforma telematica predisposta dell'INPS;
-contratto d'opera ex art. 2222 c.c. (ad esempio i pagamenti all'idraulico o all'antennista);
-appalto a ditte esterne per le pulizie del Condominio.
Inoltre, per espressa previsione della legge, il divieto non riguarda le Pubbliche Amministrazioni ed il lavoro domestico.
I mezzi di pagamento consentiti dalla nuova normativa sono i seguenti:
-bonifico sul conto corrente del lavoratore;
-strumenti di pagamento elettronico;
-pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
-assegno consegnato direttamente al lavoratore.
Sono previste specifiche disposizioni nel caso in cui il lavoratore non possa ritirare personalmente l'assegno, ipotesi tutt'altro che remota nel rapporto tra Condominio e custode posto che spesso gli orari di apertura della portineria coincidono con quelli dell'ufficio dell'amministratore.
In caso di comprovato impedimento (ad esempio malattia), l'assegno può essere consegnato ad un delegato del lavoratore (munito di delega scritta e copia del documento di identità di entrambi).
L'impedimento si intende invece comprovato allorquando il delegato è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale del lavoratore purchè di età non inferiore ai 16 anni.
Il divieto di pagamento in contanti è generalizzato, prescinde dall'importo, anche se minimo, e riguarda anche gli anticipi della retribuzione (pratica anch'essa abbastanza frequente in ambito condominiale).
Non rientrando nella nozione di “retribuzione”, si potrà invece continuare a rimborsare in contanti le spese sostenute dal portiere nell'esecuzione dell'attività lavorativa (materiale per le pulizie, lampadine, ecc.); parimenti potranno essere corrisposti in contanti gli anticipi di cassa.
La violazione del divieto di pagamento in contanti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro che sarà determinata, in applicazione dell'art. 16 della legge n. 689/1981, in un terzo del massimo (e quindi euro 1.666,67).
Con un recente intervento, l'INL (nota 4538/2018) ha chiarito che la sanzione è applicabile anche nel caso in cui, nonostante l'utilizzo dei predetti sistemi di pagamento, il versamneto delle somme dovute non sia realmente effettuato (ad esempio se si revoca l'assegno o si annulla il bonifico).

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