Condominio

Appropriazione indebita, tre mesi per la presentazione della querela

di Vincenzo Vecchio

Amministratore di condominio e appropriazione indebita: in arrivo i primi provvedimenti dei Tribunali per la rimessione in termini per la presentazione di querela.

È entrato in vigore il 9 maggio 2018 il Dlgs 36/2018, che trasforma alcuni reati da procedibili d’ufficio a procedibili a sola querela di parte ( si veda il Sole 24 Ore del 27 aprile scorso ). Sono entrate in vigore anche le disposizioni transitorie di rimessione in termini (articolo 12 del Dlgs) che permettono alle persone offese dal reato di presentare querela, qualora non l’avessero già fatto: il nuovo termine è di 3 mesi e decorre dalla notifica alle parti della comunicazione della cancelleria del Tribunale.

Uno dei primi provvedimenti in materia è quello notificato dal Tribunale di Brescia in data 24 maggio 2018 relativo a un procedimento penale per appropriazione indebita a carico di un amministratore di condominio che aveva sottratto alcuni milioni di euro.

Il Tribunale ha disposto che le parti in causa, cioè i condomini, fossero informati della facoltà di esercitare il diritto di querela nei termini dei tre mesi. La mancata presentazione della querela avrebbe come conseguenza l’adozione di un provvedimento di non doversi procedere per assenza di una condizione di procedibilità.

Il reato è previsto dall’articolo 646 del Codice penale che punisce, appunto «a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 1.032 chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso».

Nel caso del reato commesso da parte dell’amministratore era configurabile l’aggravante di cui al n. 11 dell’articolo 61 del Codice penale a causa della maggiore pericolosità e antisocialità dimostrata, per aver approfittato della fiducia del soggetto passivo e della violazione dei particolari doveri derivanti dal rapporto di mandato e dalla legge. Tale aggravante rendeva procedibile d’ufficio il reato di appropriazione indebita commesso dall’amministratore di condominio.

Sino all’entrata in vigore del nuovo regime di procedibilità del reato di appropriazione indebita era sufficiente un esposto all’autorità di pubblica sicurezza perché si aprisse un procedimento penale che sarebbe comunque andato avanti sino alla conclusione, a prescindere dalla volontà dei condòmini o della loro costituzione quale parte civile nel processo penale.

Dopo l’entrata in vigore del Dlgs 36/18 il predetto reato è perseguibile solo a querela di parte, querela che può essere presentata solo dai danneggiati o, per loro conto e nome, da parte dell’amministratore che nel frattempo è subentrato ed ha ricevuto lo specifico mandato da parte dei condòmini.

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