Condominio

Nel supercondominio decide l’assemblea sull’amministratore

di Augusto Cirla

Non spetta ai rappresentanti la revoca dell’amministratore del supercondominio, ma su tale decisione è necessario che deliberi l’intera collettività condominiale.

Con la riforma dell’articolo 67, comma 3, delle disposizioni attuative del Codice civile, nei supercondomini con più di 60 partecipanti le decisioni sulla gestione ordinaria (tra cui la nomina dell’amministratore) devono essere assunte dall’assemblea costituita dai soli rappresentanti di ogni singolo condominio. Restano all’intera collettività condominiale, invece, le sole decisioni di natura straordinaria, tra cui anche la revoca dell’amministratore, intesa come momento significativo di particolare criticità della vita condominiale e, dunque, degno di essere valutato dalla più vasta assemblea dei partecipanti.

In tal senso si è espressa la Corte d’appello di Milano che, con la sentenza 2321 del 9 maggio scorso, ha confermato la precedente decisione con cui il Tribunale del capoluogo lombardo (sentenza 9844/2016) aveva stabilito che «l’assemblea del supercondominio, costituita dai rappresentanti dei singoli condominii (...), non può revocare l’amministratore del supercondominio, in quanto spetta solo all’assemblea ordinaria decidere in qualsiasi momento di sostituire l’amministratore, peraltro senza necessità di giusta causa». Nonostante il chiaro dettato della norma («ciascun condomino deve designare... un proprio rappresentante all’assemblea… per la nomina dell’amministratore...»), era successo che i nominati rappresentanti, peraltro autoconvocatisi in assemblea, avevano all’unanimità proceduto alla revoca e a nominarne un altro amministratore, nonché a individuare un revisore dei conti (articolo 1130 bis, Codice civile). Alcuni condomini avevano proposto impugnato tali deliberazioni, invocandone la nullità per difetto di composizione dell’organo collegiale che le aveva assunte: gli argomenti all’ordine del giorno dovevano essere deliberati dai singoli condomini e non già dai rappresentanti di condominio.

Il giudice di primo grado aveva sottolineato che l’articolo 67 in questione non è applicabile al di fuori dei casi previsti, dentro i confini della gestione ordinaria delle cose comuni. Nemmeno milita a contrario l’articolo 1136, quarto comma, del Codice civile, laddove accosta, ai fini del quorum deliberativo, la nomina e la revoca, valendo tale regola anche in ambito di supercondominio e a prescindere dalla composizione dell’organo assembleare. Ancor meno rileva il fatto che, per giurisprudenza consolidata (Cassazione 9082/2014), la nomina di un nuovo amministratore del condominio non richieda neppure la preventiva formale revoca di quello in carica, atteso che il legislatore ha tenuto ben distinti i due istituti, come due momenti importanti della vita condominiale: diversamente avrebbe optato per prevedere solo la nomina, quale istituto comprendente anche quello della revoca.

La Corte d’appello milanese ha fatto proprie le motivazioni del giudice di primo grado e ha confermato la nullità delle delibere di revoca dell’amministratore e di nomina del revisore operata dai rappresentati in quanto attinenti alla gestione straordinaria del supercondomino.

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