Condominio

Revoca dell’amministratore, ci vuole la mediazione?

di Anna Nicola

Non si può presentare ricorso per cassazione del provvedimento di revoca dell'amministratore di condominio perchè trattasi di provvedimento di volontaria giurisdizione sprovvisto di definitività e decisorietà.
L'art. 71 quater disp. att. c.c. precisa che per “controversie in materia di condominio”, ai sensi dell'art. 5, d.lgs. 28/2010, si intendono, tra le altre, quelle degli artt. da 61 a 72 disp. att. c.c., tra cui vi è anche l'art. 64 disp. att. c.c. in tema di revoca dell'amministratore. D'altro canto occorre osservare che l'art. 5, comma 4, lett. f, d.lgs. 28/2010 è cristallino nel prevedere che il meccanismo della condizione di procedibilità non si applica ai procedimenti svoltisi in camera di consiglio. Il giudizio di revoca dell'amministratore di condominio è proprio l'esito del procedimento camerale tipico.
Nel caso della Suprema Corte 1237/2018 , al termine del procedimento di revoca giudiziale dall'incarico di amministratore condominiale ex art. 64 disp. att. c.c., il tribunale adito, con proprio decreto, dichiarava improcedibile la domanda del condomino ricorrente posta sulla base del fatto che questi non aveva partecipato all'incontro davanti al mediatore agli effetti del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
Il ricorrente impugnava detto decreto, a cui seguiva il rigetto della Corte d'appello competente Le osservazioni del giudice del secondo grado sono così riassumibili:
• andava confermata l'interpretazione del Tribunale, secondo cui il procedimento di mediazione obbligatoria è applicabile anche al giudizio di revoca dell'amministratore di condominio, nonostante si tratti di procedimento in camera di consiglio; ciò stante la previsione dell'art. 71 quater disp. att. c.c., secondo cui per “controversie in materia di condominio”, ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 5, si intendono, tra le altre, quelle degli artt. da 61 a 72 disp. att. c.c.;
• la mancata comparizione di parte ricorrente all'incontro davanti al mediatore equivale a mancato avveramento della condizione di procedibilità.
Il condomino insisteva ricorrendo in cassazione affermando che:
a) il decreto conclusivo della vertenza in sede di tribunale, impugnato dal medesimo, ha natura di sentenza;
b) il procedimento di revoca dell'amministratore di condominio non soggiace all'istituto della mediazione obbligatoria.
La Suprema corte dichiara il ricorso inammissibile.
I Giudici di legittimità non affrontano il tema della mediazione per il caso di revoca dell'amministratore bensì si pronunciano sull'inammissibilità della censura rivolta al decreto impugnato, sotto forma di vizio in procedendo, diretta a sindacare la decisione sulla questione della soggezione del giudizio di revoca dell'amministratore di condominio al procedimento di mediazione ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
La suprema Corte illustra al riguardo (richiamando Cass. n. 15706 del 2017, Cass. n. 9348 del 2017, Cass. n. 2986 del 2012, Cass. n. 14524 del 2011 nonché Cass. Sez. U. n. 20957 del 2004) che il decreto con il quale la Corte d'appello provvede sul reclamo avverso il decreto del tribunale in tema di revoca dell'amministratore di condominio (art. 1129 c.c. e art. 64 disp. att. c.c.), è un provvedimento di volontaria giurisdizione.
Da ciò deriva l'inammissibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso detto decreto.
Il ricorso, precisa la Cassazione, è ammissibile soltanto avverso la statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese del procedimento (ciò in quanto in tal caso riguarda posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo).
Il decreto con cui la Corte d'Appello in sede di reclamo su provvedimento di revoca dell'amministratore di condominio, dichiari improcedibile la domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione:
•non costituisce “sentenza”, ai fini ed agli effetti di cui all'art. 111 Cost., comma 7;
•esso, difatti, è sprovvisto dei richiesti caratteri della definitività e decisorietà;
•il decreto in questione non attiene a alcun giudizio su fatti controversi;
•inoltre, esso “non pregiudica il diritto del condomino ad una corretta gestione dell'amministrazione condominiale, né il diritto dell'amministratore allo svolgimento del suo incarico”;
•trattasi di provvedimento non suscettibile di acquisire forza di giudicato;
•non rileva in senso contrario la motivazione del ritenuto ostacolo pregiudiziale all'esame della domanda giudiziale: ciò in quanto la pronuncia di improcedibilità, comunque motivata, resta pur sempre inserita in un provvedimento non decisorio sul rapporto sostanziale e non impugnabile, e, pertanto, non può costituire autonomo oggetto di impugnazione.
Quanto al procedimento di revoca giudiziale dell'amministratore di condominio, l'ordinanza in commento ricorda (richiamando Cass. Sez. U n. 20957/2004 e Cass. 14524/2011) che esso:
•riveste carattere eccezionale ed urgente, sostitutivo della volontà assembleare;
•è volto ad assicurare una rapida ed efficace tutela ad una corretta gestione dell'amministrazione condominiale;
•è caratterizzato da celerità, informalità ed ufficiosità;
•non ha alcuna efficacia decisoria e lascia salva al mandatario revocato la facoltà di chiedere la tutela giurisdizionale del diritto provvisoriamente inciso, facendo valere le sue ragioni attraverso un processo a cognizione piena.
Quanto poi alla questione relativa all'assoggettamento o meno, del procedimento di revoca dell'amministratore di condominio, all'obbligatorietà della mediazione, la Cassazione osserva esclusivamente quanto segue che l'art. 71 quater disp. att. c.c. (introdotto dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220) precisa che per “controversie in materia di condominio”, ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 5, comma 1 (oggi comma 1-bis), si intendono, tra le altre, quelle degli artt. da 61 a 72 disp. att. c.c.
L'art. 5, comma 4, lett. f), d.lgs. 28/2010 “è inequivoco nel disporre che il meccanismo della condizione di procedibilità non si applica nei procedimenti in camera di consiglio”.
Al riguardo, l'ordinanza in commento osserva che il giudizio di revoca dell'amministratore di condominio è un procedimento camerale plurilaterale tipico.
La Cassazione, pertanto, pare innanzitutto evidenziare la difficoltà interpretativa, scaturente dalla lettura degli artt. 71 quater disp. att. c.c. e 5, comma 4, lett. f), d.lgs. 28/2010, in merito alla questione dell'assoggettabilità del giudizio di revoca dell'amministratore di condominio all'obbligatorietà della mediazione. Tuttavia, la pronuncia in commento non pare prendere esplicitamente posizione su tale questione sebbene – alla luce della considerazione sopra riportata per cui l'art. 5, comma 4, lett. f), d.lgs. 28/2010 è “inequivoco nel disporre che il meccanismo della condizione di procedibilità non si applica nei procedimenti in camera di consiglio”, letta alla luce delle argomentazioni svolte dalla suprema Corte (integralmente richiamate nella presente annotazione) in merito all'inammissibilità in Cassazione della censura volta a sindacare la decisione sulla questione della soggezione del giudizio di revoca dell'amministratore di condominio al procedimento di mediazione – parrebbe propendere per la tesi per cui detto procedimento non soggiace al tentativo obbligatorio di mediazione ante causam.

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