L'esperto rispondeCondominio

Intervenga l'amministratore per i piccioni infestanti

Matteo Rezzonico

La domanda

Da circa sei mesi c’è una infestazione di piccioni sul balcone dei condòmini del quarto piano per incuria e stato di salute degli inquilini, anziani e non del tutto autosufficienti. La situazione è tale da necessitare un intervento di sanificazione. Inoltre, richiede alla custode una pulizia straordinaria del cortile interno a causa degli escrementi. Sollecitato sul tema, l'amministratore ha risposto così: «quando il muratore ha finito i lavori dei sotto balconi ha provveduto a eliminare gli escrementi fin dove poteva, inoltre è stato fatto presente ai proprietari dell'appartamento lo stato dei loro balconi. Essendo il balcone privato, è stato fatto tutto il possibile per quello che è nei compiti dell'amministrazione». Se i piccioni si depositano anche sui dissuasori comuni, non è evidente che questi non siano più efficaci e che vadano sostituiti? Se il problema si ripercuote su diverse parti del condominio a chi spetta intervenire? E qual è la giurisprudenza sul tema?

Tralasciando le questioni riguardanti i locali regolamenti di igiene, che possono anche prevedere particolari incombenti a carico degli edifici residenziali privati (e degli amministratori di condominio), e salvo particolari patti contenuti nei regolamenti condominiali contrattuali (se esistenti), ove i piccioni sostino su parti comuni condominiali (cornicioni, davanzali o altro), di eventuali danni, (causati a terzi o ai condòmini), risponde il condominio, a norma dell’articolo 2051 del Codice civile. Va da sé che il condominio può imputare all’amministratore di non essersi attivato tempestivamente per rimuovere le cause dei danni e i danni stessi. Tanto più che l’articolo 1130, comma 1, numero 4, del Codice civile dispone che l’amministratore «è tenuto a compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio». Ove invece i piccioni sostino su edifici di proprietà esclusiva, per esempio appoggiandosi su tende installate da alcuni condòmini – come sembrerebbe nel caso del lettore – sono questi ultimi a doversi attivare con l’installazione dei dissuasori o altro, per impedire che il guano dei piccioni danneggi le proprietà sottostanti.Nel primo caso, occorrerà inviare una lettera, via raccomandata o Pec, all’amministratore diffidandolo ad un immediato intervento, salvo eventuale convocazione dell’assemblea, a norma dell’articolo 66, comma 1, delle Disposizioni di attuazione al Codice civile. Tale norma prevede infatti che «l’assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall'articolo 1135 del codice, può esser convocata in via straordinaria dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione». Nel secondo caso, la diffida - che può essere inviata direttamente dai danneggiati (o dall’amministratore, per conto di essi) - dovrà riguardare il condòmino proprietario del quarto piano, tenuto anche al risarcimento di eventuali danni (e rimborsi). Nel senso di ritenere tenuto il proprietario del singolo balcone a impedire la sosta dei piccioni, si veda la sentenza 12784/2013 del Tribunale di Milano, non da tutti condivisa, che fa espresso riferimento a un'ordinanza emessa dal Comune di Milano.

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