Condominio

L’installazione dell’ascensore può limitare la servitù di passaggio

di Alessandro Colombo

È lecito installare l'ascensore anche se restringe la servitù di passo. In sintesi, sono queste le conclusioni dell’ordinanza 14500, depositata il 6 giugno 2018 (estensore Antonio Scarpa) , che ha valorizzato la scelta del condominio, a svantaggio dei titolari di una servitù sulla strada condominiale, di costruire un ascensore esterno in adiacenza alla parete comune dell’edificio.

I titolari della servitù di passaggio, pedonale e carrabile, avevano fatto causa al condominio lamentando che l’ascensore riduceva il passaggio da 4,15 a 2,50 metri. In primo grado, ottengono ragione, perché il Tribunale afferma che il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l’esercizio della servitù o a renderlo più incomodo. Del resto, come accertato dalla perizia in giudizio, l’opera avrebbe potuto essere realizzata anche lungo la parete posta sul retro dell’edificio.

La Corte d’Appello di Torino, però, ribalta il verdetto, dopo aver accertato che la soluzione alternativa proposta dai titolari della servitù era inadeguata per l’ubicazione del sito e la realizzabilità dell’intervento, per le difficoltà di raggiungimento dell’ascensore da persone in condizioni di inabilità fisica e anche per i costi e la lesione della facciata. Il restringimento del passaggio oggetto di servitù, quindi, viene considerato lecito, anche perché non impedisce il transito di autoveicoli.

La Corte di Cassazione ha confermato le conclusioni della Corte d’appello e ha evidenziato la tendenza, sempre più marcata, a un’interpretazione giurisprudenziale estensiva e costituzionalmente orientata della normativa sul superamento delle barriere architettoniche; e ciò non solo nel più frequente caso di contrasto tra il singolo condomino e il condominio ma anche nei rapporti con i terzi.

Il Supremo Collegio, dapprima, ricorda che non comporta diminuzione dell’esercizio della servitù di passaggio l’esecuzione di opere, ovvero la modifica dello stato dei luoghi che, «pur riducendo la larghezza dello spazio di fatto disponibile a tal fine, la conservino, tuttavia, in quelle dimensioni che non comportino una riduzione o una maggiore scomodità dell’esercizio delle servitù», secondo una valutazione che spetta al giudice di merito. Quindi, ai fini del giudizio di liceità degli atti di godimento compiuti dal proprietario del fondo servente, secondo l’articolo 1067 del Codice civile, non rileva in alcun senso la valutazione «circa la praticabilità di soluzioni alternative, più o meno convenienti o comode, quanto la verifica dell’incidenza di tali atti sul contenuto essenziale dell’altrui diritto di servitù».

La Corte conclude affermando che tra le «facoltà di godimento del fondo servente, che il diritto di passaggio su esso gravate non può obliterare, vi sono certamente quelle finalizzate a consentire una piena accessibilità alla casa di abitazione da parte di qualsiasi portatore di handicap o persona con ridotta capacità motoria», e ciò, proprio nella prospettiva di una «dimensione dei valori della persona, di cui agli articoli 2 e 3 della Costituzione, che permea di sé anche lo statuto dei beni ed i rapporti patrimoniali in genere».

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