Condominio

L’amministratore può impugnare al Tar i provvedimenti amministrativi

di Rosario Dolce

L'amministratore di un condominio romano, a seguito di delibera assembleare (all'unanimità), chiedeva al Comune di Roma e, in particolare, ai suoi enti competenti a provvedere, di poter eseguire una recinzione del piano del fabbricato, affermando che la stessa non era in contrasto con gli strumenti urbanistici.
L'ente locale, a seguito dell'avvio di apposito procedimento amministrativo, ha rigettato l'istanza affermando che l'area che si intenderebbe chiudere al transito è assoggettata ad un vincolo di pedonabilità, in quanto tale insuperabile.
Il Condominio, frattanto, realizza l'opera conformemente alle previsioni riportate nella relazioni allegata alla “Denuncia di inizio Attività (DIA). Con determinazione dirigenziale il Comune di Roma gli intìma la rimozione della stessa. Il provvedimento amministrativo, in seguito, viene impugnato da parte dell'amministratore, affermandone l'illegittimità per violazione di legge e per altri presupposti ancora.
Nel procedimento amministrativo, in seguito instaurato dal Condominio, il Comune di Roma, costituendosi in giudizio, ha eccepito, preliminarmente al merito, l'improcedibilità dell'azione per carenza dei poteri di rappresentanza da parte dell'amministratore, in quanto sprovvisto di autorizzazione conferita da parte dell'assemblea dei condòmini (con correlativa decorrenza del termine di impugnazione).
La vicenda viene definita dal Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio con Sentenza nr 5945 pubblicata in data 13 aprile - 28 maggio 2018, estensore, Filippo Maria Tropiano.
Secondo il TAR del Lazio il presupposto normativo di partenza, per valutare il “potere” dell'amministratore di impugnare un provvedimento amministrativo come quello in considerazione, è quello segnato dall'articolo 1131 codice civile, a mente del quale: Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo 1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi. […]. Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini. L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato [1129] ed è tenuto al risarcimento dei danni [64 disp. att.]”.
Ora, ad avviso dei giudici aditi, l'azione di gravame, a tal proposito avviata, rientra nel novero delle attribuzioni riconosciute all'amministratore dall'articolo 1130 nr 4 Codice civile, in quanto postula il compimento di un atto conservativo relativo alle parti comuni dell'edificio.
In sostanza – così si motiva in Sentenza - pur essendo la legittimazione attiva dell'amministratore soggetta agli stessi limiti cui sono soggetti i poteri sostanziali indicati all'art. 1130 Codice civile (a differenza della legittimazione passiva genericamente riferibile a tutte le controversie relative, anche di natura reale, a tutte le parti comuni dell'edificio), dal combinato disposto di cui agli articoli 1130 e 1131 comma 1 Codice civile emerge che l'amministratore può agire in giudizio anche indipendentemente da una delibera assembleare ad hoc, atteggiandosi l'eventuale autorizzazione quale mero assenso rispetto ad una scelta già validamente compiuta dall'amministratore medesimo (in punto è stata richiamata la Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione II Civile, n. 21965/2017).

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