Condominio

Termini per impugnare la delibera sospesi con la mediazione

di Assoedilizia

L’articolo 1137 del Codice civile dispone che le delibere assembleari debbano essere impugnate entro il termine di decadenza di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti. L’articolo 5, comma 6, del Dlgs 28/2010 dispone che la domanda di mediazione impedisce la decadenza per una sola volta e opera dal momento della sua comunicazione alle altre parti .Nel caso – poi – la mediazione fallisca, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il termine originariamente previsto, ossia entro trenta giorni, che decorre dal deposito del verbale negativo presso la segreteria dell’organismo.

Il Tribunale di Milano, con la sentenza 5971/2018 , è nuovamente intervenuto su un tema di grande importanza operativa: gli effetti della presentazione di un’istanza di mediazione sul termine di decadenza previsto dall’articolo 1137 del Codice civile.

È infatti rimasta controversa la questione della decorrenza dell’interruzione del termine nell’ipotesi in cui l’organismo tardi a comunicazione alle altre parti chiamate in mediazione la domanda. Il Tribunale di Milano ha ribadito che gli effetti interruttivi decorrono non dal deposito della domanda di mediazione, ma – appunto – dalla sua comunicazione alle altre parti.

E il principio non può trovare deroga neppure nel caso la domanda di mediazione relativa all’impugnazione di una delibera assembleare sia stata tempestivamente depositata, ma l’organismo la abbia poi comunicata ai chiamati in mediazione oltre il termine di trenta giorni.

Se, come nel caso esaminato dal Tribunale di Milano, l’organismo di mediazione ha provveduto ad inviare la comunicazione oltre il termine di trenta giorni di cui all’articolo 1137, detto termine è spirato e non può perciò operare l’interruzione di cui all’articolo 5 comma 6 del Dlgs 28/2010. La parte istante avrebbe potuto procedere autonomamente alla comunicazione della domanda di mediazione e non avendolo fatto non può invocare una eventuale sua incolpevolezza o una responsabilità dell’organismo. Il tutto con la conseguenza finale che l’istante è decaduto dall’impugnazione della delibera.

Ovviamente, il ragionamento vale solo per le delibere annullabili, la cui impugnazione è soggetta a un termine , e non per quelle nulle.

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