Condominio

Nessun compenso senza poteri di gestione

di Paolo Risotti

Se l’assemblea toglie tutti poteri all’amministratore, nessun compenso è dovuto da quel momento. Questo, in sintesi, il contenuto dell’ordinanza 12120/2018 , che ha fatto chiarezza sulle conseguenze delle diverse tipologie di dimissioni.

Ecco il caso. L’assemblea ordinaria dei condòmini di uno stabile, il 27 novembre 2007, nomina un nuovo amministratore e autorizza quello uscente a prelevare dal conto corrente comune la somma di € 461,12 a saldo delle sue competenze, assegnandogli anche un termine per il passaggio delle consegne. Ma il “vecchio” amministratore prima tergiversa con il passaggio di consegne sino al giorno 11 marzo 2010 (sostenendo che il nuovo amministratore non gli abbia comunicato l’accettazione dell’incarico) e poi chiede e ottiene dal Giudice di Pace un decreto ingiuntivo per 1.338,12 euro nei confronti del condominio per l’attività da lui effettuata sino all’11 marzo 2010.

Il condominio non ci sta e inizia un contenzioso che arriva alla Cassazione, che respinge le pretese dell’amministratore. Per la Cassazione la cosiddetta prorogatio di poteri in capo all’amministratore uscente si ha, dopo la cessazione della carica, nelle sole due ipotesi di scadenza del termine di cui all’articolo 1129 del Codice civile oppure di dimissioni dell’amministratore in carica, e ciò sino a quando l’assemblea dei condomini non ne nominerà validamente un altro. Non vi è alcuna proroga di poteri quando, come nel caso in esame, esiste una chiara volontà da parte dei condomini, espressa con delibera assembleare, di non concedere o riconoscere alcuna conservazione dei poteri all’amministratore cessato dall’incarico.

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