Condominio

Esecuzione forzata presso il condominio, illegittimo il divieto di opposizione

di Francesco Schena

Anche il condominio può risultare destinatario di un pignoramento presso terzi da parte dell'Esattore per crediti tributari vantati dal Fisco verso i contribuenti fornitori del condominio stesso.
Sono numerosi, infatti, gli amministratori di condominio che si vedono notificare pignoramenti dall'Agenzia Riscossione perché un fornitore abituale del condominio risulta debitore verso l'Erario per imposte e/o tributi non versati come Iva, ritenute, imposte e contributi.
Fino allo scorso 30 maggio 2018, in questi casi l'esecuzione forzata godeva di un canale privilegiato ai danni del contribuente in forza dell'art. 57, DPR 602/73 che proprio con riferimento alle esecuzioni tributarie non ammetteva da parte del debitore le opposizioni di cui all'art. 615 del c.p.c., fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni.
In buona sostanza, il contribuente doveva comunque pagare in forza dell'esecuzione promossa dopo la notifica della cartella o dell'avviso di pagamento, salvo poi perseguire la strada del rimborso ove motivata.
In tutto questo, anche gli amministratori di condominio facevano la loro parte, rispondendo direttamente all'Esattore di eventuali debiti condominiali verso il contribuente esecutato che andavano, quindi, pagati direttamente all'Esattore. Ma le cose non stanno più così.
Infatti, la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 31 maggio 2018 ha stabilito la parziale incostituzionalità dell'art. 57 del DPR 602/73, segnatamente il comma 1, lettera a), “..limitatamente alla parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del DPR n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 cod. proc. civ...”.
Dal 1° giugno 2018, quindi, il contribuente potrà presentare opposizione al precetto con citazione davanti al Giudice competente quando l'esecuzione non è ancora iniziata mentre, per i casi in cui l'esecuzione è già iniziata, il contribuente potrà proporre opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione.
Pertanto, nel caso di notifica di pignoramento presso il terzo condominio da parte dell'Esattore fiscale, da oggi l'amministratore farebbe bene a chiedere al contribuente fornitore di fornire notizie e documentare ogni atto utile a dimostrare la sospensione dell'esecuzione da parte del giudice per evitare di pagare all'Esattore somme non ancora dovute in forza di un titolo opposto. E questo, anche in considerazione di notifiche in corso in questi giorni ma figlie di una procedura ante sentenza.

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