Tetto comune, rifacimento con agevolazione da ripartire
Anche in presenza di un condominio minimo (composto da tre appartamenti), le spese di rifacimento del tetto sono detraibili da ciascun proprietario, nei limiti della tabella millesimale o, in assenza di tabelle, del piano di riparto che tenga conto della proprietà individuale.Pertanto, anche se le spese sono interamente sostenute dal proprietario dell’ultimo piano, il tetto dell'edificio resta comunque una parte comune e le spese vengono ripartite secondo la quota di proprietà di ciascun comproprietario (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 3, lettera b, n. 1-4 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, legge di Bilancio per il 2018; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it).
Il credito dell’ex condomino rimane a suo vantaggio
di Matteo Rezzonico
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