Condominio

Rischia grosso chi danneggia il portone di casa

di Donato Palombella


Accade sempre più frequentemente che qualche "buontempone", evidentemente non avendo niente di meglio da fare, si diverta a danneggiare la proprietà privata. Anche in pieno centro, fin troppo spesso, notiamo scritte più o meno oscene sui portoni e, nei casi più estremi, c'è anche chi danneggia la pulsantiera con l'accendino. Non ci si rende conto che danneggiare la porta di casa può costare caro, che il dispetto al vicino di casa antipatico o la "ragazzata" potrebbe essere considerata come un vero e proprio reato. Rovinare il portone di un'abitazione affacciata su una via pubblica, infatti, può essere considerato come "danneggiamento aggravato".

Vietato danneggiare il portone di casa
Tribunale e Corte di appello sono concordi, costituisce reato danneggiare il portone d'ingresso e il muro dell'abitazione che si affacciano sulla strada pubblica. Nel caso in esame, secondo i giudici, è configurabile il reato di danneggiamento, disciplinato dall'articolo 635 del codice penale. La norma prevede che «Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui … è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni». In realtà il cosiddetto "danneggiamento semplice" è stato depenalizzato dalla riforma del 2016 per cui non è più reato penale (salvo alcuni casi previsti dalla legge). Le manette scattano ai polsi, invece, nel caso del "danneggiamento aggravato" che ricorre quando il bene è esposto alla pubblica fede. In buona sostanza, il Legislatore ha inteso prestare una tutela più energica nei confronti di quelle cose prive di una custodia continua.

Quando il bene è esposto alla pubblica fede?
Secondo la Cassazione, il bene è esposto alla pubblica fede (e quindi, scatta l'aggravante e, di conseguenza, le manette) quanto esso «si trovi fuori dalla sfera di diretta vigilanza e quindi, affidata interamente all'altrui senso di onestà e di rispetto, per necessità, consuetudine o destinazione naturale». La norma, in altre parole, vuole tutelare i beni che, per forza di cose, non possono essere sorvegliati dal proprietario 24 ore su 24. Il ragionamento è semplice: se, per forza di cose, non posso sorvegliare i miei beni di continuo, devo necessariamente fare affidamento sul senso di onestà e rispetto del prossimo; se il senso di onestà viene a mancare (cosa che, purtroppo, accade assai di frequente), scattano le manette.

Il parere della Cassazione
Nel caso in esame la Sezione II penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25946 del 23 maggio - 7 giugno 2018, ha confermato il verdetto di primo e secondo grado. Tutti concordi, quindi, nel ritenere colpevole il soggetto che danneggia la porta di una abitazione. Secondo la Cassazione, infatti, si tratterebbe di danneggiamento aggravato in quanto la porta dell'abitazione, affacciandosi sulla pubblica via, comporterebbe l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede. La circostanza che la porta d'ingresso si affacci su una pubblica via comporta che tale bene trova affidamento proprio nel senso di rispetto dei terzi.

La giurisprudenza non è univoca
Occorre sottolineare che, sul punto, la giurisprudenza non è univoca. A volte l'aggravante viene esclusa in considerazione del fatto che il bene era sotto diretta la sorveglianza del proprietario in grado di esercitare una adeguata vigilanza sul bene (Cass., Sezione V, sentenza n. 46187 del 13 ottobre 2004; Sezione II, sentenza n. 44331 del 12 novembre 2010; sentenza n. 44953 dell'11 ottobre 2016; sentenza n. 26857 del 17 febbraio 2017; sentenza n. 37889 del 22 settembre 2010). In altri casi, invece, il danneggiante è stato ritenuto colpevole in quanto la serranda o la vetrina sono stati considerati "esposti alla pubblica fede" anche se il proprietario era in casa in quanto non si può pensare che esso debba "montare la guardia" di continuo alla sua proprietà (Cass., Sezione I, 23.5.1986 sentenza n. 8088 del 23 maggio 1986 e sentenza n. 23282 del 17 marzo 2015).

Perché scatta l'aggravante
Nel caso in esame, i giudici hanno ritenuto che la presenza dei proprietari all'interno dell'abitazione non fosse in grado di escludere "l'esposizione a pubblica fede" della porta d'ingresso (e, quindi, l'aggravante) in quanto il proprietario non può esercitare una costante vigilanza su di essa. Il proprietario, infatti, anche trovandosi all'accesso dell'appartamento non è in grado di vigilare sul portone di casa che, per forza di cose, si trova all'esterno della propria abitazione.

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