Guida: il condominio e le cadute negli spazi comuni, quando esiste davvero la responsabilità
Come recita l'art. 2051 del Codice civile, ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Tale norma risulta senz'altro applicabile anche al condominio, inteso quale ente di gestione, in relazione al rapporto di custodia che lega lo stesso alle parti comuni dell'edificio condominiale, così come elencate dall'art. 1117 del Codice civile. E il principio è quanto mai importante da conoscere quando si forma una lite sugli effetti della caduta di un condòmino (o di un terzo) negli pazi comuni: casa, cortile, ascensore solo per citare i luoghi in cui ciò accade più di frequente.
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