Condominio

Per la tettoia in condominio serve la concessione dilizia

di Valeria Sibilio

Costruire un'opera edilizia, come una tettoia, in un immobile condominiale, può comportare, talvolta, problematiche che trovano soluzione solo attraverso un procedimento giudiziario. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, nella sentenza 5941 del 2018, ha esaminato un caso in cui un condominio ricorreva contro il Comune della sua città al fine di chiedere l'annullamento dell'autorizzazione per la costruzione di una tettoia pertinenziale all'immobile, la declaratoria di decadenza dal titolo autorizzatorio e la condanna del Comune stesso al risarcimento del danno, mediante reintegrazione in forma specifica, attraverso la demolizione della tettoia, in via subordinata per equivalente monetario.
Per il ricorrente, il danno sarebbe riconducibile alla perdita di valore degli appartamenti per lo sgradevole aspetto della tettoia, la riduzione di luce ai piani inferiori, rumori molesti causati dalle lavorazioni e pericolo di furti essendo facilitato l'accesso agli appartamenti da parte di malintenzionati a causa della posizione della tettoia.
Per resistere al ricorso, il Comune si costituiva in giudizio. Nei motivi di impugnazione, la parte ricorrente sosteneva che la tettoia in causa, realizzata in ferro, alta 5 m, coperta da una lamiera coibentata per una superficie di 180 metri quadrati, realizzando una trasformazione permanente del territorio, avrebbe dovuto essere oggetto di concessione edilizia e non di autorizzazione edilizia. Inoltre, sebbene la norma prescriva l'autorizzazione gratuita delle pertinenze al servizio di edifici già esistenti, purché conformi alle prescrizioni urbanistiche, la tettoia autorizzata non potrebbe essere considerata pertinenziale ad un vicino negozio in quanto chiuso senza alcuna attività commerciale, per cui non ritenuta accessoria allo stesso, né qualificabile come manutenzione straordinaria e rispettosa della distanza minima di 10 m dalle pareti finestrate.
Le norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale non consentirebbero la destinazione a deposito a cielo aperto con la collocazione di macchinari per il taglio delle piastrelle e di muletti meccanici per la movimentazione dei colli nella zona in cui era stato realizzato l'intervento contestato. Tra gli altri motivi di impugnazione, l'eccesso di potere per contraddittorietà e disparità di trattamento, essendo stati sottoposti al regime della concessione edilizia interventi di minore impatto rispetto a quello autorizzato e la decadenza dal titolo autorizzatorio perché i lavori non sarebbero stati iniziati entro l'anno dal rilascio.
Il primo motivo di impugnazione è risultato fondato ed assorbente. La tettoia di 180 mq, utilizzata come deposito di materiali e a copertura di spazio per lavorazioni, per il suo impatto urbanistico sull'edificio condominiale, non può essere ritenuta una normale pertinenza, oggetto di autorizzazione edilizia, bensì un'opera modificativa dell'organismo edilizio, determinante un aumento del carico urbanistico e il mutamento della destinazione d'uso dello spazio ricoperto; essa avrebbe richiesto, per la sua legittima costruzione, il rilascio di una vera e propria concessione edilizia. La costruzione della tettoia era stata richiesta quale pertinenza del negozio e che l'autorizzazione edilizia era stata rilasciata sulla base del progetto per costruzione di tettoia di pertinenza dello stesso negozio. Al riguardo, veniva evidenziato che nonostante tale dichiarato rapporto di pertinenza, la tettoia era stata invece utilizzata come deposito di merci per lavorazione di materiali. In ragione dell'assenza di un nesso funzionale e di servizio con l'immobile, viene quindi esclusa la natura pertinenziale della tettoia e, in considerazione della permanente trasformazione del territorio che ne deriva, la stessa è stata ritenuta assentibile solo con concessione edilizia previa valutazione della compatibilità della stessa con la disciplina urbanistica ed edilizia dell'area sulla quale la stessa insiste, tenuto conto delle sue caratteristiche e della sua funzionalizzazione ad attività produttiva.
Il Collegio ha ritenuto di dover condividere le considerazioni, formulate dall'Amministrazione Comunale, tenuto conto che la notevole dimensione dell'opera, anche in rapporto a quella del bene principale, ne escludeva la natura pertinenziale, affiancandosi, alla rilevata assenza del dato oggettivo costituito dal nesso funzionale con la cosa principale, anche l'assenza del dato soggettivo relativo alla volontà di destinare il bene pertinenziale a servizio di quello principale, essendo emersa, a seguito di apposito sopralluogo, la destinazione della tettoia, e delle altre opere annesse, a servizio di attività commerciale svolta in un luogo diverso. Di conseguenza, in accoglimento dell'impugnazione proposta, deve essere annullato il provvedimento impugnato.
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha, perciò, accolto il ricorso e, per l'effetto, annullato il provvedimento impugnato, rigettando la domanda risarcitoria e compensando le spese.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©