Condominio

Strada pubblica o privata?

di Donato Palombella


Spesso ci si pone il problema di stabilire se una strada sia pubblica o privata. In questo caso, molti fanno affidamento sulla convenzione sottoscritta dal costruttore prima del rilascio del permesso di costruire. Alcuni verificano l'esistenza di un provvedimento di acquisizione da parte dell'amministrazione. Altri ancora, forse più pignoli, verificano un ulteriore passaggio: verificano presso "l'ufficio patrimonio" se vi è un atto formale di acquisizione del bene, da parte dell'amministrazione, nel patrimonio pubblico comunale. A quanto pare i criteri sono altri e la Cassazione, in poche righe, pone i paletti necessari per stabilire se la strada debba essere considerata "pubblica" o "privata", con tutto quanto ne consegue.

Il caso
Nel caso in esame si tratta di stabilire quando una strada debba essere considerata "pubblica". Tutto prende le mosse dall'ordinanza con cui un comune, lamentando che un condomìnio aveva realizzato delle opere sulla pubblica via senza la preventiva autorizzazione della competente autorità (ex articolo 21, comma 1, Codice della strada), aveva applicato la relativa sanzione amministrativa (ex articolo 21, comma 4, Codice della strada). Il giudizio di svolge a fasi alternate, il Tribunale, valorizzando l'uso pubblico dell'area, da ragione al comune. La Corte d'appello cambia rotta ma viene sconfessata dalla Cassazione; ciò dimostra quanto sia poco agevole stabilire se una strada debba essere qualificata come pubblica o privata.

Il parere del giudice d'appello
La Corte d'appello, preso atto che l'area non era stata ceduta al comune a seguito di una convenzione né era stata acquisita dall'amministrazione, annulla l'ordinanza di ingiunzione. L'iter logico appare lineare: se la strada non è di proprietà del comune, non è necessaria alcuna autorizzazione da parte dell'ente locale per eseguire i lavori; di conseguenza, l'ingiunzione è illegittima e deve essere annullata. In buona sostanza il giudice d'appello pone l'accento sul concetto di "proprietà" per cui la strada è "pubblica" solo se è stata acquisita dall'amministrazione comunale e, solo in questo caso, sarebbe soggetta alla disciplina dettata dal Codice della strada.

La Cassazione cambia rotta
La Sezione II civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14367 del 5 marzo 2018, resa pubblica mediane deposito in cancelleria il successivo 5 giugno, ribalta nuovamente l'esito del giudizio. Gli Ermellini spostano il punto della discussione: non si tratta di stabilire se la strada si trovi o meno nel patrimonio del condomìnio o rientri tra le proprietà comunali ma occorre capire se il tratto di strada in questione è destinato ad uso pubblico o meno. Ciò che conta, quindi, non è la proprietà del bene, bensì la funzione che esso è destinato ad assolvere. In altre parole, secondo il Codice della strada l'area deve essere considerata "strada pubblica" quando sia destinata ad un uso pubblico. In tal caso, l'area viene assoggettata alla disciplina dettata dal Codice della strada per ragioni di ordine e sicurezza pubblica.

Una conferma?
La tesi della Cassazione trova conferma sulla definizione di "strada" dettata dall'articolo 2 del vigente Codice della strada. Tale norma stabilisce, letteralmente, che «Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali».
La norma, quindi, prescinde dal concetto di "proprietà" dell'area per focalizzare l'attenzione sull'uso pubblico dell'area e, quindi, sulla sua destinazione d'uso. La Cassazione sottolinea che il principio trova un ulteriore riscontro nell'articolo 2, comma 6, Codice della strada , che considera le strade vicinali (notoriamente di proprietà privata ex articolo 3, comma 1, del medesimo Codice) come strade comunali.

Occorre prestare attenzione alle conseguenze
La sentenza in commento appare particolarmente rilevante in quanto può trasformarsi in un vero e proprio boomerang per l'amministrazione comunale. Se la strada è destinata ad assolvere un uso pubblico, essa deve essere qualificata come "strada pubblica". Ciò, parallelamente, implica che sarà il comune, e non il condominio (o il privato cittadino) a doversi fare carico della sua manutenzione e di tutti i relativi costi. Se il pedone finisce in una buca e si storce una caviglia, sarà l'amministrazione comunale (e non il condominio) che dovrà mettere mano al portafoglio per pagare i danni. E non finisce qui! Si pensi alle polizze stipulate dall'amministrazione che, per forza di cose, dovranno coprire anche questa tipologia di danno. Insomma, se l'interpretazione è corretta, il cittadino ha tutto da guadagnarne.

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