Condominio

«Ti faccio sparire dal condominio» è una minaccia in piena regola

di Paolo Accoti

La minaccia, vale a dire prospettare ad altri un male ingiusto, è quel reato previsto e punito dall'art. 612 Cp che, nell'attuale formulazione, statuisce che chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino ad Euro 1.032.
Tuttavia, se la minaccia è grave, o è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte, la pena è della reclusione fino a un anno.
In quest'ultimi casi il reato risulterà procedibile d'ufficio.
Ciò posto, il reato di minaccia risulta configurato qualora ci si rivolga al condomino “antagonista” con frasi del tipo «ti faccio sparire dal condominio», considerato che ci si trova al cospetto di una condotta di chiara e marcata valenza minacciosa che, in quanto tale, appare capace di provocare un turbamento psichico nel soggetto destinatario della stessa.
In questo caso, peraltro, assume rilievo anche il generale contesto di tempo e di luogo in cui viene posta in essere una tale condotta e, in particolare, la sua collocazione nell'ambito di una discussione tra le parti, sorta dopo che uno dei protagonisti della vicenda aveva intralciato la discesa dall'autovettura dell'altro contendente.
Questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione, V sezione penale, con la sentenza n. 24890, depositata in data 4 giugno 2018.
Ed invero accadeva che il Tribunale di Pescara, quale Giudice d'appello, confermava la sentenza del Giudice di pace con la quale un condomino era stato condannato alla pena di Euro 300 di multa per avere minaccia un altro condomino, oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.
Propone ricorso per cassazione l'imputato eccependo la nullità della sentenza, siccome priva di motivazione, il travisamento delle risultanze istruttorie, atteso che le frasi proferite dallo stesso non integrerebbero il reato di minaccia e, infine, la violazione di legge in relazione al superamento della pena massima irrogabile, pari ad Euro 51, considerato che il reato sarebbe stato commesso nella vigenza del precedente regime sanzionatorio.
La Corte di Cassazione, nel valutare i primi motivi di ricorso, evidenzia che <<con riferimento alla denunciata erronea valutazione del contenuto delle deposizioni dei testi …. i quali, anzi, anche secondo la prospettazione del ricorrente, non avrebbero sconfessato il contenuto di una delle frasi denunciate dalla parte lesa e contenuta nella contestazione, secondo la quale il …. aveva detto al …. che lo avrebbe fatto sparire dal condominio. Si tratta di condotta dall'evidente ed incisiva portata minacciosa, riconosciuta, correttamente, dal giudice di appello, avendo l'imputato prospettato un male ingiusto, idoneo senz'altro a determinare turbamento psichico nel destinatario, tenuto conto delle complessive circostanze di tempo e luogo in cui si collocano i fatti (la minaccia si colloca nel corso di una discussione tra le parti, dovuta al fatto che l'imputato aveva ostacolato, secondo la parte civile, l'uscita della vettura della parte lesa dalla stradina condominiale, avvenuta anche alla presenza dei testi …. e …. che, dal balcone, di casa della …., avevano assistito alla scena.>>.
Viceversa, per quanto attiene alla <<eccepita illegalità della pena irrogata dal primo giudice, confermata nel provvedimento impugnato, in quanto determinata in misura superiore al massimo edittale, tenuto conto della data di commissione del reato, con la conseguenza che essa deve essere ricondotta alla soglia di legge …. imponendosi l'annullamento della decisione impugnata, limitatamente a tale aspetto, con rideterminazione della pena irrogata in quella di euro 51 di multa, tenuto conto del limite edittale massimo previsto per il reato di cui all'art. 612 cod. pen. all'epoca della consumazione del reato e, in ogni caso, dei limiti edittali minimi sanciti dall'art. 24 cod. pen.>>.
In virtù di ciò, il Giudice di legittimità annulla senza rinvio la sentenza impugnata, con riferimento al trattamento sanzionatorio, rideterminato in euro 51,00 di multa, e dichiara inammissibile per il resto il ricorso.

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