L'esperto rispondeCondominio

Spese a carico del singolo se scritto nel regolamento

Paola Pontanari

La domanda

Il nostro regolamento condominiale contrattuale, cita testualmente: «le spese postali e legali sostenute a qualunque titolo (convocazioni,informative,spedizione verbali, messa in mora, eccetera) per il condomino dovranno essere addebitate immediatamente all’interessato e vanno subito defalcate da ogni tipo di versamento effettuato».L'articolo «Rendiconto condominiale e principio di identità», pubblicato sul Sole 24 Ore del 4 maggio 2018, a firma di Francesco Schena, in sintesi dice che: «le spese postali sostenute per l’invio delle convocazioni assembleari o per la consegna dei verbali agli assenti rientrano nelle spese di gestione necessarie al funzionamento dei processi condominiali e sono da ripartirsi secondo i millesimi di proprietà (Cassazione, sentenze 3946/1994 e 24696/2008)».Ha sbagliato chi ha redatto il regolamento di condominio in quanto “ignorava” le due sentenze? In sintesi, siamo costretti ad “ubbidire” al regolamento, anche se sbagliato, o prevalgono le sentenze?

Chi ha redatto il regolamento “contrattuale” non ha sbagliato, in quanto è bene ricordare che il regolamento contrattuale è vincolante nei confronti di tutti i condòmini e può contenere, inoltre, dei patti limitativi che hanno diretta influenza sul diritto di proprietà delle porzioni esclusive dei condòmini e degli speciali vantaggi nell’uso delle parti comuni e speciali esoneri o diversa ripartizioni di spese a favore di uno o più partecipanti al condominio.Fatta questa breve premessa, la Cassazione, con la sentenza 21965/2017, ha stabilito che «le spese legali e postali, per lettere e raccomandate, devono essere ripartite tra tutti i condòmini in base ai rispettivi millesimi di proprietà, ma è facoltà dell’assemblea stabilire un diverso criterio di ripartizione e addebitarle solo a carico del proprietario interessato alla spesa. In tale caso, però, la decisione deve essere presa all’unanimità (ndr. inserita in un regolamento contrattuale) e non basta la semplice maggioranza, neanche qualificata».Pertanto, da quanto appena esposto, vista la natura contrattuale del regolamento di condominio, è pacifico ritenere che i relativi condomini saranno tenuti ad “ubbidire” alle relative norme regolamentari.

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