Cancelli a uso esclusivo: pagano solo i fruitori
Deve ritenersi legittimamente configurabile la fattispecie del condominio parziale - ex articolo 1123, comma 3, del Codice civile - tutte le volte in cui un bene risulti, per obbiettive caratteristiche strutturali, destinato al godimento in modo esclusivo di una parte soltanto dell'edificio in condominio. In tal senso, viene meno il presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria di tutti i condomini su quel bene. A tal proposito, Cassazione, con sentenza 11195/2010, ha stabilito che «se il bene è destinato a servire non già la porzione in proprietà esclusiva di un solo condomino ma una parte del fabbricato riferibile a un numero limitato di condomini, trova applicazione l'articolo 1223, 3 comma codice civile, secondo cui le spese relative alla manutenzione di esse sono a carico del gruppo di condomini che ne ha tratto l'utilità».Pertanto, qualora in merito alle spese di manutenzione dei due cancelli il regolamento di condominio non preveda una particolare ripartizione delle relative spese, sulla base di quanto appena esposto e considerato che (così come emergere dal quesito) il telecomando del primo cancello - che consente l’accesso ai proprietari dei tre garage, sia in dotazione solo agli stessi tre proprietari - si può ritenere che le spese per la “messa in sicurezza” dei cancelli dovranno essere sostenute dai rispettivi condomini che effettivamente ne traggono utilità.