L'esperto rispondeCondominio

Supercondominio e rinnovo del «rappresentante»

Cesarina Vittoria Vegni

La domanda

In un supercondominio il rappresentante del palazzo, già regolarmente eletto a suo tempo con la maggioranza di 2/3, alla votazione per il rinnovo è risultato minoritario; il suo "avversario" ha ottenuto invece una maggioranza qualificata, ma inferiore ai 2/3. Come ci si regola? Chi viene eletto?

In merito alla durata della carica del rappresentante del condominio nel supercondominio (ex articolo 67 delle disposizioni di attutazione al Codice civile), si discute se la nomina valga per una gestione, o per una singola assemblea, oppure a tempo indeterminato sino a revoca. La norma non è chiara. Si ritiene sia da escludere che il rappresentante debba essere nominato per ogni affare, e quindi per ogni assemblea, perché non avrebbe senso, visto il tenore della norma, e non vi sarebbero neppure i tempi tecnici per la nomina.Posto ciò, si ritiene che la nomina valga almeno per l’intera gestione, con eventuale tacito rinnovo come per l’amministratore. E con facoltà di revoca in ogni momento.Nel caso di specie, se la precedente nomina è riferibile alla gestione in corso, può ritenersi valida. Diversamente, bisogna procedere a una nuova nomina o al ricorso all’autorità giudiziaria come previsto dall’articolo 67 delle disposizoni di attuazione al Codice civile.

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