L'esperto rispondeCondominio

Impermeabilizzazione del tetto, chi paga i danni per la guaina che cade?

di Raffaele Cusmai

La domanda

Nel 1994 un condominio ha rifatto l'impermeabilizzazione del tetto e in quell'occasione i condomini dell'ultimo piano a loro spese, hanno fatto posare un pannello termoisolante sotto la guaina. A seguito di un evento atmosferico, una parte dell'impermeabilizzazione si è staccata dal tetto, riversandosi a terra. Il distacco della guaina ha provocato il danneggiamento dei pannelli di isolamento termico e probabilmente anche di un camino di un condomino. La polizza di condominio prevede un rimborso parziale delle spese di sgombero e trasporto materiali in discarica ed esclude il danno al camino. A chi competono le spese per la rimozione e smaltimento dei pannelli termoisolanti e quelle di rifacimento del camino?

Occorre muovere dalla premessa che sia nel caso dei pannelli termoisolanti che del camino, essi vengono descritti come beni di proprietà esclusiva di rispettivi condomini. Diversamente è a dirsi per la guaina impermeabilizzante che, quale componente del tetto, appartiene all'intero condominio. Il danno cagionato ai beni di proprietà individuale proviene quindi da un bene in custodia dell'intero condominio. Salvo verificare l'interruzione del nesso di causalità dovuta alla eventuale “forza maggiore” connessa all'evento atmosferico, la fattispecie descritta sembra riconducibile al regime della responsabilità per danno da cose in custodia, disciplinato dall'art. 2051 del c.c., o al più, in quella della rovina di edifici, prevista dall'art. 2053 c.c.. ln sostanza, quale custode dei beni comuni o proprietario dell'edificio in rovina, il condominio deve adottare ogni cautela necessaria affinché i beni custoditi non arrechino pregiudizi ai medesimi condòmini e ai terzi. Ciò che ne deriva sul piano pratico è che una volta accertata l'imputabilità del fatto al condominio custode, le conseguenze economiche pregiudizievoli (in termini di opere necessarie per la riparazione) occorse ai beni di proprietà esclusiva dei singoli condomini devono essere da questo sopportate (ciascun condomino, secondo lo schema dei millesimi dovrà contribuire alla riparazione, ivi compresi, pro quota, i condomini danneggiati). Solo ove dimostri l'assenza di vizi di costruzione o difetto di manutenzione ovvero il caso fortuito, la forza maggiore, o ancora il fatto del terzo, quali eventi da soli sufficienti a determinare il danno il condominio può andare esente da responsabilità (Cass. 18 dicembre 2009 n. 26751). Tuttavia, va considerato che ad avviso del Tribunale di Genova (sent. 18 gennaio 2018) anche un evento atmosferico particolarmente intenso non è sufficiente (se non particolarmente eccezionale) ad interrompere il nesso di causalità e quindi ad escludere la responsabilità del condominio, non costituendo le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©