Condominio

Il condòmino è responsabile dei danni causati dalla sua canna fumaria

di Giulio Benedetti

L'art. 1117 c.c. enumera le parti comuni dell'edificio tra cui vi sono le opere destinate all'uso comune , ma non esclude che all'interno del condominio vi siano cose di proprietà esclusiva dei singoli quali le canne fumarie. Ma non tutti i condomìni sono dotati di canne fumarie ramificate, poiché in alcuni non vi sono impianti di riscaldamento centralizzati e pertanto l'impianto è di tipo privato . In tali casi il proprietario dell'impianto , complessivamente considerato e comprensivo della canna fumaria , è tenuto, ai sensi dell'art. 8 del D.M. n. 37/2008, ad affidarne l'installazione ad un tecnico abilitato e ad adottare le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente.
Ne consegue che le imprese installatrici al termine delle operazioni di installazione e di messa in servizio degli impianti devono rilasciare al committente la dichiarazione di conformità prevista dall'art. 7 del predetto decreto. L''art. 1 del D.M. n. 37/2008 si applica agli impianti di riscaldamento, di qualsiasi natura o specie, posti al servizio degli edifici , indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Per l'art.6 dello stesso decreto le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte , in conformità della normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi.
Il proprietario dell'impianto , ai sensi dell'art.2051 c.c., è responsabile della sua custodia e dei danni provocati dal medesimo , salvo che provi il caso fortuito, ed è responsabile penalmente per i reati colposi cagionati in occasione del suo utilizzo ai sensi dell'art. 40, capoverso, c.p. , per cui non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo.
Ne consegue che in caso di omessa manutenzione della canna fumaria privata la responsabilità civile e penale in ordine alla sua omessa manutenzione riguarda il proprietario e non il condominio o il suo amministratore. A tali conclusione perviene la Corte di Cassazione (Sent. n. 6127/2018) la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso una sentenza di assoluzione di due imprenditori. In particolare la Corte di Appello escludeva la loro responsabilità per un incendio della copertura in legno di un condominio asseritamente sviluppatosi per la non idonea installazione di una canna fumaria del camino di pertinenza della proprietà di un singolo condomino. La canna fumaria non era adeguatamente isolata dal tetto in legno per cui a causa del suo surriscaldamento si sviluppava un incendio che causava gravi danni agli appartamenti di alcuni condomini.
La Corte di appello riteneva che l'incendio era scaturito dalla fuliggine depositata all'interno della canna fumaria alla cui manutenzione il proprietario non aveva mai provveduto , pur adoperando il camino per riscaldare l'intera abitazione divisa su due piani e quindi in maniera esorbitante rispetto alle dimensioni della canna , ed escludeva qualsiasi responsabilità dei soggetti che avevano eseguito i lavori di realizzazione delle canne fumarie della palazzina.
La Corte di Cassazione condivideva appieno tale argomentazione anche perché il consulente del pubblico ministero non manifestava alcuna certezza in ordine alle cause dell'incendio. Inoltre nelle sentenza si afferma che è condivisibile il giudizio di verosimiglianza per cui la causa dell'incendio origini nell'incendio della fuliggine ed è un'alternativa concreta causale rispetto a quella contestata agli imputati.
Nei loro confronti le prove a disposizione non hanno consentito di fondare la condanna rispettosa del canone di giudizio ”al di là di ogni ragionevole dubbio”, tenuto conto dell'assenza di una sicura ricostruzione fattuale da cui desumere con certezza la riconducibilità dell'incendio alla non idonea installazione delle canna fumarie da parte della impresa degli imputati.
La Corte di Appello accertava che non poteva essere escluso l'incendio della fuliggine per la mancanza del relativo rumore sulla base di una controversa testimonianza e che l'impresa degli imputati aveva acquistato otto controcanne corrispondenti al numero dei camini inseriti nel condominio e che le aveva installate a regola d'arte.
Pertanto la Corte di Cassazione condivide la valutazione della Corte di Appello per cui il tema del processo non era quello di stabilire se vi sia stato un surriscaldamento della fuliggine depositata all'interno della canna fumaria, bensì di accertare se l'incendio sia scaturito con certezza dalla inadeguata canna fumaria da parte degli imputati . A tale quesito la Corte di Appello rispondeva in maniera negativa adottando argomentazioni logiche e giuridiche congrue e plausibili con un ragionamento privo di logiche evidenti, come tale insindacabile dalla Corte di Cassazione .

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