L'esperto rispondeCondominio

All’amministratore la ricerca dell'inquilino del bene comune

Silvio Rezzonico

La domanda

Un condominio concede in locazione a soggetti terzi un appartamento di proprietà comune. Nell'ipotesi in cui l'assemblea deliberi di non servirsi di un'agenzia immobiliare per la ricerca dell'affittuario, e decida di incaricare l'amministratore, questi può rifiutarsi o non accettare, perché tale compito non è ricompreso tra le attività e tra i costi indicati nel suo preventivo di nomina approvato dal condominio? Oppure è tenuto ad assumersi l'impegno, in quanto rientra tra i suoi obblighi di legge?

A norma dell’articolo 1130, n. 1, del Codice civile, l’amministratore è tenuto a eseguire le delibere dell’assemblea e dunque, nel caso di specie, a ricercare l’affittuario di una parte comune condominiale. Poiché l’attività di ricerca di un affittuario fuoriesce dai compiti ordinari dell’amministratore, se il compenso per tale attività non è contemplato negli accordi convenuti al momento della nomina o se non è stato pattuito un compenso forfettario, l’amministratore ha diritto a un corrispettivo suppletivo, che deve tuttavia essere deliberato dall’assemblea.Sul tema, la giurisprudenza ha chiarito che spetta sempre all’assemblea condominiale valutare e retribuire l’attività ultronea resa dall’amministratore. Si veda, in questo senso, la Cassazione 30 settembre 2013, n. 22313, secondo cui «l'attività dell'amministratore, connessa ed indispensabile allo svolgimento dei suoi compiti istituzionali deve ritenersi compresa, quanto al suo compenso, nel corrispettivo stabilito al momento del conferimento dell'incarico per tutta l'attività amministrativa di durata annuale e non deve, pertanto, essere retribuita a parte. Peraltro, non opera, ai fini del riconoscimento di un compenso suppletivo, in mancanza di una specifica delibera condominiale, la presunta onerosità del mandato allorché è stabilito un compenso forfettario a favore dell'amministratore, spettando comunque all'assemblea condominiale il compito generale di valutare l'opportunità delle spese sostenute dall'amministratore che, quindi, non può esigere neppure il rimborso delle spese da lui anticipate, non potendo il relativo credito considerarsi liquido ed esigibile, senza un preventivo controllo da parte dell'assemblea».

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