Condominio

Il conto corrente non si tocca

di G. Ben.

La Corte di Cassazione (sentenza 19729/2018 ) ha dichiarato inammissibile il ricorso di un amministratore condominiale sulla sentenza della Corte d’appello la quale aveva parzialmente confermato la sua condanna per il reato di appropriazione indebita aggravata continuata di somme di denaro versategli dai condòmini. Tra i vari motivi difensivi il ricorrente affermava che, dato che i condòmini versavano tali somme sul conto corrente condominiale, il denaro entrava nella disponibilità del condominio, soggetto giuridico distinto sia dai condomini che dall’amministratore.

Tale affermazione non veniva condivisa dalla Corte di cassazione la quale richiamando la propria giurisprudenza (sentenze 1670/2014 e 17901/2014), afferma che il delitto di appropriazione indebita è un reato istantaneo che si consuma con la prima condotta appropriativa, quando l’agente compie un atto di dominio sulla cosa, con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria.

La Corte di Cassazione ritiene del tutto fantasiosa la tesi difensiva per cui il condominio è un soggetto terzo rispetto al suo amministratore il quale, pur compiendo atti in nome e per conto suoi, finirebbe per imputarli ad un soggetto a lui estraneo e privo di responsabilità, con la creazione di un ambito di non punibilità che non è riconosciuta dal nostro ordinamento giuridico. Inoltre, la Cassazione sostiene che la Corte d’appello ha correttamente riconosciuto che l’amministratore, sulla base delle oggettive risultanze probatorie, si sia appropriato ai danni dei condòmini di una somma di denaro e ha costretto l’amministratore subentrante a costituire un fondo cassa a carico dei condòmini per fare fronte ai debiti mai precedentemente estinti.

In particolare, l’esposizione debitoria veniva ricostruita con certezza ma con grande dispendio di forze, avendo dovuto il nuovo amministratore richiedere l’intervento dell’ufficiale giudiziario per ottenere la consegna dal predecessore della documentazione.

Era quindi chiaro che l’utilizzo de conto corrente condominiale, già invocato prima della riforma per evitare pericolose e illecite commistioni tra il patrimonio del condominio e quello dell’amministratore, non può essere invocato come mezzo difensivo per giustificare illecite sottrazioni del denaro dei condomini. La sentenza della Cassazione ribadisce che l’amministratore gestisce il denaro altrui e risponde penalmente e civilmente, anche ai sensi dell’articolo 185 del Codice penale, degli illeciti ammanchi dalla cassa condominiale ed effettuati a proprio favore.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©