Condominio

Indagini scientifiche per contrastare lo stalking tra vicini

di Giulio Benedetti


La validazione delle nuove tecniche investigative per accertare lo stalking nel condominio.
Ricorrenti e tragici fatti di cronaca e di sangue , avvenuti anche all'interno dei condomini e che hanno coinvolto perfino gli amministratori , hanno reso evidente l'insopportabile grado di intolleranza reciproca il quale si è diffuso nella nostra nazione. Non deve trascurarsi la constatazione per cui il reato di cui all'art. 612 - bis c.p. è talvolta accompagnato da condotte estorsive finalizzate ad ottenere la vendita di un appartamento ad un prezzo vile da parte del danneggiato , il quale è, pertanto, costretto ad una cessione che non avrebbe realizzato in tali termini; addirittura tali condotte , in alcuni casi, sono finalizzate ad allontanare determinati soggetti da appartamenti posti all'interno del condominio .
La diffusa e condivisa constatazione che la solitudine di certe categoria di soggetti deboli (specialmente le donne , gli anziani , i minori, le persone differentemente abili ) li espone con preoccupante e sempre maggiore frequenza al fenomeno della persecuzione sistematica , finalizzata ad indurli in uno stato di prostrazione e di terrore che ne diminuisce ulteriormente le difese e li fanno dipendere da prepotenti, che , utilizzando lo strumento della paura , li assoggettano al loro arbitrio, ha recentemente cambiato radicalmente il quadro normativo.
La legge 23/2/2009 n. 38 ha introdotto nel nostro ordinamento il reato degli atti persecutori (comunemente definito “stalking”) previsto dall'art. 612 bis c.p.. Il sistema appare complesso e specialmente diretto a tutelare la parte offesa dal reato fin dall'inizio delle persecuzione .
La Corte di Cassazione (sent n. 57760/2017) ha respinto il ricorso avverso una sentenza che aveva condannato penalmente un condomino che aveva , mediante scritti anonimi, gravemente minacciato un vicino di casa. In particolare la Corte condivideva la sentenza ricorso che individuava nel condannato l'autore del reato in quanto :
* la parte offesa indicava, senza fare riferimento al condannato, con dovizia di particolari le minacce ricevute in forma anonima da un soggetto che faceva riferimento a delle vicende chiaramente collegate al contesto in cui lo stesso viveva ;
* la prova della colpevolezza del condannato era stata raggiunta attraverso perizie grafologiche condotte sugli scritti anonimi;
*i R.I.S dei Carabinieri esaminavano le missive sequestrate e messe a loro disposizione dal pubblico ministero e concludevano che l'accertamento E.S.D.A. condotto su entrambe le facciate dei reperti cartacei evidenziavano elementi che puntano nella direzione della provenienza dei termini a confronto della medesima origine grafometrica e osservavano che le scritture erano riconducibili alla grafia del condannato;
* il metodo utilizzato dal perito grafologico e dai R.I.S. dei Carabinieri per individuare l'autore delle missive non può, nel giudizio di Cassazione , essere sostituito da altre metodica invocata unicamente per invalidare la prima.La sentenza valorizza il lavoro dei R.i.S. dei Carabinieri che con un metodo investigativo del tutto nuovo sono riusciti ad individuare
l'anonimo autore delle gravi minacce nel condominio. Sembra una sentenza che respisce i metodi scientifici della nota serie televisiva “C.S.I.”. Invero unana lettura tradizionale della ricostruzione probatoria non avrebbe permesso la condanna dell'ignoto minacciante. La novità della sentenza è dunque nell'accettazione del nuovo metodo scientifico che oggi restringe la linea di ombra degli ignoti autori del reato.
Ne consegue che devono stare molto attenti gli estimatori delle lettere anonime all'interno del condominio perchè le nuove tecniche scientifiche investigative permettono di individuare facilmente i responsabili.

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