Ascensori: la delibera attesta la comproprietà
Non è necessario un atto notarile che attesti la comproprietà dell’ascensore in capo ai soli condòmini che hanno provveduto a loro spese all’installazione, e ciò in forza dell’articolo 1121, primo e terzo comma, del Codice civile. In particolare, per il terzo comma dell’articolo 1121 del Codice, «nel caso previsto dal primo comma i condòmini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera». È dunque sufficiente il verbale dell’assemblea, anche se nulla vieta – ad abundantiam - la registrazione di tale verbale.Anche nel regime tavolare non è necessaria la trascrizione della comproprietà del nuovo ascensore in capo ai soli condòmini installatori, nonostante la legge 220/2012 abbia modificato l’articolo 2659 del Codice, disponendo che nelle note di trascrizione «per i condominii devono essere indicati l’eventuale denominazione, l’ubicazione e il codice fiscale».I condòmini che non hanno partecipato alla spesa di installazione dell’ascensore possono trasferire solo le loro quote millesimali di comproprietà sull’ascensore coevo alla costruzione dell’edificio condominiale.