Condominio

In condominio nomine privacy da fare

di Federica Bardinella

L’amministratore di condominio non è «nominato» automaticamente responsabile del trattamento.

Dal 25 maggio verrà applicato il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, conosciuto anche come Gdpr. Secondo la nuova normativa, come era per il codice della privacy, l’amministratore di condominio potrà essere nominato responsabile del trattamento, ma con contratto.

Ci si chiede cosa succeda dal 25 maggio qualora l’Amministratore non venisse nominato responsabile del trattamento: come potrà trattare i dati personali dei condomini? Quale figura rivestirà nel trattamento dei dati? Dovrà essere considerato un terzo? Potrà essere nominato Incaricato del trattamento, nonostante tale figura non sia prevista all’interno del Regolamento Europeo?

L’articolo 30 Codice della Privacy prevedeva la figura dell’Incaricato del Trattamento: «Art. 30 Incaricati del trattamento

1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.

2. La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l’ambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l’ambito del trattamento consentito agli addetti all’unità medesima».

Secondo il Codice della privacy, l’amministratore di condominio nel caso in cui non fosse stato nominato responsabile del trattamento avrebbe dovuto essere designato come incaricato del trattamento. Molte sono state le pronunce dell’Autorità garante in ambito condominiale circa l’obbligo di designazione dell’incaricato del trattamento nei confronti del soggetto che procede al trattamento, quindi l’amministratore, soprattutto nel caso di trattamento dei dati relativi alla videosorveglianza.

Il Gdpr non prevede espressamente la figura dell’incaricato del trattamento. In realtà, però il regolamento europeo non esclude la nomina, in quanto all’articolo 4 fa riferimento a persone autorizzate al trattamento dei dati sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile. È importantissimo considerare che, qualora l’amministratore non venisse nominato incaricato del trattamento, qualsiasi operazione svolta nel trattamento dei dati potrebbe essere considerata una comunicazione a terzi e non un utilizzo interno dei dati. La normativa infatti non prevede requisiti quantitativi nel trattamento del dato, né rileva la circostanza che il soggetto che tratta i dati sia un dipendente o un collaboratore esterno. La nomina dell’incaricato dovrà avvenire in forma scritta, mediante atto ove sono indicati i nominativi e i compiti.

In ogni caso la distinzione tra i vari soggetti che trattano i dati deve essere fatta nel concreto, analizzando il caso particolare del singolo condominio.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©