Condominio

Il condòmino può fare causa per difendere i diritti di un altro comproprietario

di Selene Pascasi

Il condòmino può agire in giudizio, non solo a tutela dei suoi diritti di proprietario esclusivo, ma anche di quelli di comproprietario pro quota delle parti comuni. Gli sarà consentito, dunque, ricorrere al giudice nel caso di inerzia dell'amministrazione del condominio. Egli, inoltre, potrà intervenire nella causa in cui l'amministratore abbia già preso legittimamente in carico la difesa dei diritti dei condòmini sulle parti comuni o esperire i mezzi di impugnazione necessari ad evitare gli effetti sfavorevoli della pronuncia resa nei confronti del condominio. Lo ricorda la Corte di appello di Potenza, con sentenza n. 64 del 14 febbraio 2018 (relatore Dott.ssa Paola Barracchia).
Apre la questione una citazione con cui il proprietario di un appartamento chiama in causa l'assegnatario dell'alloggio sito al piano rialzato della palazzina condominiale dove abita. L'inquilino, rileva, aveva abusivamente recintato, con paletti di ferro e rete metallica, un'area a verde condominiale, collocata tra il fronte posteriore dell'edificio e il cordolo di contenimento. Area – sulla quale insisteva il marciapiede, un pozzetto fognante e altri pozzetti di diramazione degli impianti di adduzione al fabbricato dell'acqua potabile e del gas metano – che, peraltro, aveva chiuso con un cancelletto di ingresso non praticabile dagli altri condomini. Di qui, la richiesta di condanna al ripristino dello stato dei luoghi, mediante rimozione della recinzione, e rilascio della propria quota di spazio condominiale. Reclamato, anche il risarcimento del danno da mancato uso. Il convenuto si difende: il suo era un possesso esclusivo, trattandosi di area inclusa, per regolamento, tra quelle di interesse privato riservate agli assegnatari degli alloggi ubicati ai piani rialzati e muniti di accesso di servizio agli stessi. *
Il Tribunale boccia la domanda per difetto di legittimazione attiva dell'attore, ma questi chiede giustizia in appello. È vero, precisa in ricorso, che, secondo le norme condominiali, gli spazi compresi tra i fronti posteriori dei fabbricati e il muro di contenimento potevano assegnarsi, a titolo oneroso, ai conduttori delle unità del piano rialzato munite di accesso di servizio, diventando, così, pertinenza delle singole unità abitative.
Nella vicenda, però, non era stato individuato alcun provvedimento di assegnazione esclusiva in favore dell'inquilino. L'occupazione, quindi, doveva ritenersi abusiva. Tesi accolta dalla Corte che, accertata la natura condominiale dell'area, ne ordina il ripristino. Sancita, anche la legittimazione ad agire dell'appellante che – nella doppia veste di proprietario e condomino – aveva piena facoltà di muoversi a difesa degli spazi condominiali. Del resto, come più volte marcato dalla Cassazione, il condomino di un edificio conserva il potere di agire a difesa non solo dei suoi diritti di proprietario esclusivo, ma anche di quelli di comproprietario pro quota delle parti comuni, compresa la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria in caso di inerzia dell'amministrazione. Egli, poi, ha il potere di intervenire nel giudizio in cui la difesa dei diritti dei condòmini sulle parti comuni sia stata già assunta dall'amministratore, nonché di esperire i mezzi di impugnazione necessari ad evitare gli effetti sfavorevoli della pronuncia resa nei confronti di tale organo rappresentativo unitario.
Il condomino, in sintesi – a tutela dei suoi diritti di comproprietario – può agire e resistere in giudizio autonomamente, anche qualora gli altri condomini non intendano attivarsi (Cassazione, 25288/2015).

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