Condominio

Elettricità, sanatoria per i clienti «nascosti»

di Vincenzo Vecchio

Clienti finali di energia elettrica “nascosti”, il 30 giugno scade la proroga del termine per regolarizzarsi.

I clienti ”nascosti” sono soggetti che sono allacciati alla rete elettrica, ma non dispongono di un contatore di energia autonomo ufficiale, cioè installato dal gestore.

Si verifica questa situazione soprattutto in alcune strutture edilizie quali alcuni diversi centri commerciali, edifici polifunzionali, aeroporti, residenze turistiche, qualche condominio e in tutti quegli edifici in cui esiste un solo contatore connesso alla linea di rete a servizio di una pluralità di utenti. In queste situazioni il titolare del contratto con la rete erogatrice di energia elettrica provvede alla ripartizione tra i singoli utenti con dei misuratori di consumo privati o con criterio di ripartizione diverso.

L a delibera dell'Autorità per l'Energia elettrica il Gas e il sistema Idrico n. 894 del 21/12/17 definisce cliente finale nascosto l'utente che non risulta connesso direttamente o indirettamente alla rete pubblica, né fa parte di sistemi chiusi (Sdc) o di sistemi aperti di distribuzione e consumo (Sspc).

La norma tende a far recuperare i minori costi derivanti dall'unico collegamento che falsa l'onere dei corrispettivi tariffari. I clienti nascosti infatti non pagano né le componenti fisse né quelle variabili e in caso di utenze non omogenee cambiano anche gli oneri legati alle aliquote fiscali di riferimento.

Va chiarito che non è cliente nascosto chi illecitamente si collega, con dei morsetti, alla rete rubando la corrente elettrica, in questo caso di tratta di furto di energia elettrica sanzionato dal comma 2 dell'articolo 624 del Codice penale.

Secondo la delibera i clienti finali vanno individuati in modo corretto e a ogni unità di consumo deve, salvo le eccezioni indicate nel provvedimento, corrispondere un unico cliente.

Per fare degli esempi, nei casi di pluralità di capannoni o uffici di un medesimo proprietario in cui vengono svolte attività diversificate da soggetti diversi non è possibile non dotare ciascun soggetto di contatore elettrico autonomo con collegamento alla rete pubblica. Lo stesso vale, per fare un altro esempio, anche per i condomìni residenziali o misti: ogni unità immobiliare deve stipulare autonomo contratto di fornitura con il gestore dell'energia.

I clienti finali nascosti devono entro il 30 giugno 2018 (la data originaria era il 2 8febbraio) fare richiesta di connessione alla rete elettrica per ottenere un proprio Pod (Point of Delivery) che è il codice alfanumerico nazionale di 14 caratteri che identifica univocamente il punto fisico in cui l'energia elettrica viene consegnata al cliente finale.

Se si rispetta il termine di autodenuncia si paga solo un conguaglio ridotto che in taluni casi è di poche decine di euro per non superare in caso di media tensione, con non elevati consumi, i 207 euro. Se il termine del 30 giugno non viene rispettato e il costo della regolarizzazione diviene allora notevole e in taluni casi la sanzione supera qualche migliaio di euro.

Va aggiunto che una volta regolarizzata la fornitura il costo dell'energia consumata si incrementa per l'utente finale che dovrà sostenere anche i costi della attivazione e a volte della line di collegamento tra il contatore e la sua unità immobiliare. Svantaggio però compensato dalla scomparsa del rischio morosità: scatta infatti la solidarietà nel caso di mancato pagamento dell'energia da parte dell'unico soggetto allacciato e che poi provvede al riparto e si corre il rischio della sospensione generalizzata della fornitura.

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