Tre consiglieri se l'edificio ha 12 unità immobiliari
La legge di riforma condominiale (220/2012) ha introdotto l'articolo 1130-bis del Codice civile, il cui ultimo comma stabilisce che «l’assemblea può anche nominare, oltre all’amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condòmini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo». La relativa durata in carica sarà equiparata alla durata in carica dello stesso amministratore.
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