Condominio

Gestore punito perché non «contiene» i clienti

di Selene Pascasi

È legittima l’ordinanza del sindaco con cui si sanziona la condotta del gestore che, consentendo ai clienti di sostare nei pressi del locale, sul marciapiedi e sulla carreggiata, e di fare chiasso, disturbi la quiete del vicinato e provochi un intralcio al transito pedonale e veicolare, così da ridurre nel degrado la zona.

Ad affermarlo è il Tar Emilia Romagna (Bologna), con sentenza n. 188 del 26 febbraio 2018 (relatore Giancarlo Mozzarelli) , giudicando il ricorso di una S.r.l. che cita in giudizio il comune di Bologna per ottenere l’annullamento di un’ordinanza sindacale, emessa in risposta alle segnalazioni provenienti dai residenti di un quartiere ma – puntualizza la società – ingiusta perché non rivolta anche alle altre attività situate nei paraggi.

In più occasioni i residenti della zona – stremati dai comportamenti molesti degli avventori – avevano sollecitato i controlli della polizia municipale che, giunta sul posto, aveva confermato l’esistenza di problematiche di sicurezza urbana, attribuibili ad alcune azioni ed omissioni poste in essere dai gestori di alcune attività. Tra queste, la promozione di bevande da parte di clienti. A fondamento dell’esposto, l’assenza di qualsivoglia efficace attività di sensibilizzazione della clientela, tesa ad evitarne lo stazionamento, fonte di notevole disturbo e intralcio al transito dei veicoli ed al passaggio dei pedoni (nonostante l’esistenza di una norma specifica del regolamento di Polizia Urbana).

Corretta, quindi, la decisione degli agenti di stilare due verbali (peraltro mai impugnati dai gestori) di accertata violazione del regolamento. A seguire, l’ordinanza sindacale contestata – resasi, però, necessaria vista l’urgente necessità di agire concretamente e tempestivamente – con cui si prendevano provvedimenti anche in materia di orari di vendita, somministrazione e asporto di bevande alcoliche e superalcoliche. Niente di anomalo, quindi, per il Tar.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©