Condominio

Il condominio non può «condannare» qualcuno a pagare i danni

di Selene Pascasi

Sfugge ai compiti dell'assemblea, e una delibera in tal senso sarebbe nulla, il potere di porre a carico del singolo condomino a titolo di risarcimento danni le spese sostenute dal condominio per la riparazione di beni comuni. Per far valere tali pretese, infatti, il condominio – non avendo facoltà di autotutela e di autoliquidazione del danno – deve ricorrere alle vie giurisdizionali. Lo sottolinea il Tribunale di Roma, con sentenza n. 5934 del 19 marzo 2018. Ad aprire il caso, è la decisione del proprietario di un'unità immobiliare di impugnare dinanzi al Giudice di pace la delibera assembleare che, nell'approvare il bilancio consuntivo di alcuni lavori straordinari e il relativo piano di riparto, gli “accollava” in modo esclusivo la spesa di circa 2 mila euro per gli interventi di manutenzione necessari a riparare i danni conseguenti all'incendio sviluppatosi, anni prima, nel suo appartamento. Pretese disattese dal giudice di pace: la causa andava estinta per litispendenza vista l'esistenza di un'altra causa, simile, già avviata in Tribunale e avente ad oggetto la richiesta del condominio di condanna dell'uomo al ripristino a proprie spese della facciata condominiale danneggiata dall'incendio. Ma il condomino propone appello. La delibera impugnata, insiste, era nulla o quantomeno annullabile, considerato che i lavori straordinari a lui addebitati dovevano essere ripartiti, sulla scorta dell'articolo 1123 del Codice civile, tra tutti i condòmini. E ad ogni modo, conclude, l'assemblea «era priva del potere di imputargli il danno e di autoliquidarselo». Il Tribunale concorda e annulla la delibera. Intanto, spiega, la litispendenza postula che le cause pendenti davanti a giudici diversi siano identiche (Cassazione 22252/2004) e una tale identità va apprezzata in relazione non solo ai soggetti, ma anche alla causa petendi e al petitum. Ma, nella fattispecie, l'oggetto dei due processi era marcatamente diverso. L'uno, quello aperto in Tribunale, concerneva l'accertamento della responsabilità del condomino per i danni provocati ai beni comuni dall'incendio avvenuto nella sua abitazione e la condanna al ripristino, a sue spese, della facciata. L'altro, invece, ruotava sulla presunta illegittimità della delibera, senza sfiorare né l'argomento “colpa” nella causazione del sinistro né la questione risarcitoria. Processi ben distinti, dunque, ed estranei alla ventilata ipotesi di litispendenza. Da annullarsi, allora, l'ordinanza del Giudice di pace che l'aveva ravvisata. Fondata, infine, anche l'impugnazione della delibera con cui si ponevano a carico dell'attore, e per intero, gli esborsi legati ai predetti lavori straordinari. Il potere di porre a carico del singolo condomino a titolo di risarcimento dei danni le spese sostenute dal condominio per la riparazione di beni comuni – spiega il Tribunale – non rientra tra le attribuzioni dell'assemblea, come disegnate dall'articolo 1135 del Codice civile, non avendo l'assemblea alcuna competenza a provvedere ed a disporre in merito. È noto, del resto, che il condominio, per ottenere da uno dei condòmini il risarcimento dei danni arrecati ai beni comuni, deve «avvalersi della tutela in via giurisdizionale, non avendo esso, al pari degli altri soggetti che si pretendono danneggiati da un fatto illecito altrui, un potere di autotutela e di autoliquidazione del danno». Ecco che, in mancanza di un'ammissione di responsabilità da parte del condomino responsabile o di un accertamento giudiziale sul punto, la spesa dovrà essere divisa tra tutti i condòmini sulla base del normale criterio di riparto indicato dal codice (Cassazione 26360/2017) e la delibera che non disponga in tal senso dovrà ritenersi radicalmente nulla (Cassazione, Sezioni Unite 4806/2005). Si spiegano, così, le ragioni che hanno suggerito al giudice romano di dichiarare la nullità della delibera impugnata, nella parte in cui aveva addebitato all'attore l'intera spesa per gli ormai noti lavori straordinari.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©