Condominio

Sicurezza nei lavori, serve il responsabile

di Nadia Calcaterra e Fausto Moscatelli

La Corte di Cassazione si è attivata per delineare la posizione di garanzia del committente privato, categoria in cui si inserisce il condominio, enucleando lo “statuto della committenza non qualificata” (tra le molte si veda la sentenza della Cassazione penale 23171/2016). Di questo e di molti aspetti dell’appalto in condominio (e non solo) si è parlato venerdì a Malpensafiere al convegno organizzato da Anaci Varese, dove anche il presidente nazionale Francesco Burrelli ha detto: «La manutenzione straordinaria è fondamentale, al punto che le polizze vengono disdettate quando non viene fatta. E i rischi salgono. Il futuro? La manutenzione programmata».

Anche il committente privato, infatti, può essere chiamato a rispondere dell’infortunio subito dal lavoratore qualora l’evento si colleghi causalmente ad una sua colpevole omissione, specie nel caso in cui la mancata adozione o l’inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile. Nessuno è legittimato a girare la testa dall’altra parte in caso di percepibili violazioni e anzi deve attivarsi nei limiti in cui può. Il committente potrà scansare il rischio d’essere implicato nel giudizio penale per infortunio del lavoratore nominando il responsabile dei lavori, meglio se tecnico di settore, ma badando di farlo con atto di delega, con il quale gli si attribuiscano poteri decisionali, cui sono connessi evidenti oneri di spesa, o, più in generale, la determinazione della sfera di competenza attribuitagli (Cassazione penale, sentenza 21059/2013).

Il direttore dei lavori è invece un altro soggetto, incaricato dal committente di vigilare sull’esatta esecuzione dei lavori stessi ma dimenticato dal Tu 81/2008, è stato recuperato dalla giurisprudenza e arruolato nella “filiera della sicurezza” qualora venga accertata una sua ingerenza nell’organizzazione del cantiere (Cassazione penale, sentenza 43462/2017).

Nello scenario della sicurezza dell’appalto va anche considerata la posizione dei coordinatori per la sicurezza (Cse): sull’esatta portata dei loro compiti si sta affacciando un contrasto all’interno della stessa Cassazione penale, polarizzato attorno alla limitazione o meno della responsabilità del Cse al rischio cosiddetto interferenziale. Per l’orientamento più severo le funzioni del coordinatore si estendono alla adeguatezza dei contenuti dei piani di sicurezza, anche della singole imprese (sentenza 2609/2015). Mentre per la sentenza 34869/2015 la definizione dell’ambito di intervento e di controllo del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione non può prescindere dalla sussistenza di un rischio di interferenza tra ditte, ove risulta accresciuto il pericolo di eventi infortunistici che necessita la presenza di una posizione di garanzia ulteriore in fase di esecuzione.

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