Condominio

La lite sulla delibera si blocca se questa viene sostituita con un’altra

di Paolo Accoti


Sostituzione della delibera quando la successiva avente analogo oggetto risulti incompatibile con la prima.
In materia di annullabilità delle delibere societarie l'ultimo comma dell'art. 2377 Cc prevede che l'annullamento della deliberazione non può aver luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto. In tal caso il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società, e sul risarcimento dell'eventuale danno.
Tale principio risulta pacificamente applicabile, per analogia, anche alla materia condominiale, pertanto, non può procedersi all'annullamento della deliberazione qualora la stessa venga successivamente sostituita da una nuova deliberazione che, tuttavia, deve avere il medesimo oggetto della precedente e porsi in termini antitetici rispetto a questa.
Tanto è stato stabilito dalla Corte di Cassazione, II sezione civile, nell'ordinanza n. 8515, depositata in data 6 Aprile 2018.
Un condominio impugna, ex art. 1137 Cc, una delibera assembleare con la quale si invitava lo stesso a rilasciare la stanza sita al pian terreno dell'immobile in condominio, dal medesimo adibita a biblioteca personale.
Nelle more del giudizio il condominio sostituiva la delibera impugnata con un'altra successiva con la quale, al condomino attore, era stato proposto di stipulare regolare contratto di locazione per continuare ad utilizzare la predetta stanza, e contestuale invito all'amministratore, in mancanza di stipula del contratto, di intraprendere le opportune iniziative giudiziarie.
Il Tribunale di Venezia, in considerazione della sostituzione della deliberazione impugnata, dichiarava cessata la materia del contendere e condannava il condomino attore al pagamento delle spese di giustizia in virtù del principio della soccombenza virtuale.
Sentenza questa, confermata in sede di gravame dalla Corte d'Appello di Venezia successivamente adita dal condomino soccombente.
Lo stesso, quindi, si rivolgeva alla Suprema Corte, affidando il ricorso per cassazione a tre motivi, tra cui, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2377 Cc.
Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che la seconda delibera sostituisse la prima, senza avvedersi che la stessa conteneva esclusivamente una proposta contrattuale che non faceva venire meno l'interesse del ricorrente all'accertamento dell'illegittimità della delibera originaria.
La Corte di Cassazione “liquida” la questione evidenziando come il Giudice del gravame si è attenuto ai principi giurisprudenziali in materia e, a tal proposito, ricorda come il <<generale principio dell'applicabilità dell'art. 2377 ultimo comma alle delibere dell'assemblea condominiale (cfr. Cass. sentenza n. 8622/1998), anche corretta laddove ha ritenuto che si ha sostituzione nel caso in cui la nuova delibera regoli il medesimo oggetto, come è avvenuto nel caso di specie, in termini incompatibili con quelli ipotizzati in precedenza. Infatti, con la seconda delibera si ipotizza - in termini che la Corte distrettuale ha escluso essere nulli - una proposta contrattuale di locazione e solo nel caso di rifiuto da parte del ….., l'avvio di una richiesta giudiziale di rilascio della stanza in questione.>>.
Peraltro, la sostituzione della delibera impugnata con un'altra che ne sani gli eventuali vizi, può avvenire anche nel caso in cui la precedente delibera risulta provvisoriamente sospesa dall'autorità giudiziaria, atteso che un tale provvedimento non impedisce al condominio di riunirsi e deliberare sul punto (Cass. n. 21742/2013).

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