Condominio

Antincendio in base all’altezza dell’edificio

di Fiorella Barile

Nei giorni scorsi il Comitato Centrale tecnico-scientifico dei Vigili del Fuoco ha approvato una nuova bozza di regola tecnica che andrà ad integrare il vecchio Dm 246/87 sulle “Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione”.

Tra le novità inserite ci sono le nuove norme antincendio negli edifici di civile abitazione di altezza uguale o superiore a 12 metri. Cioè, praticamente, moltissimi condomìni.

La regola tecnica sarà invece allegata al decreto del ministero dell’Interno che definirà scadenze e tempi per l’adeguamento. L’amministratore, se presente, avrà i suoi compiti da svolgere, ma per l’attuazione delle nuove misure i responsabili sono i proprietari.

Secondo la bozza esistono quattro livelli di prestazione antincendio in base all’altezza dell’edificio.

Da 12 a 24 metri - livello 0

Il responsabile dell’attività deve: identificare le misure standard da attuare in caso d’incendio; fornire informazione agli occupanti sulle misure da attuare in caso d’incendio; esporre un foglio informativo riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici di emergenza, istruzioni per garantire l’esodo in caso d’incendio, sistemi, dispositivi, attrezzature e altre misure antincendio. Compiti degli occupanti in caso d’incendio: istruzioni per la chiamata di soccorso e informazioni da fornire per consentire un efficace soccorso; azioni da effettuare per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti; istruzioni per l’esodo degli occupanti, divieto di utilizzo degli ascensori per l’evacuazione in caso di incendio, ad eccezione degli eventuali ascensori antincendio.

In attività caratterizzate da promiscuità strutturale o impiantistica, le pianificazioni d’emergenza delle singole attività devono tenere conto di eventuali interferenze o relazioni con le attività limitrofe.

Da 24 54 metri -livello 1

Oltre a quanto già previsto per il livello zero, il responsabile dell’attività organizza la gestione della sicurezza antincendio attraverso la predisposizione e verifica periodica della pianificazione d’emergenza; effettua verifiche di controllo e interventi di manutenzione su sistemi antincendio, riportando gli esiti in un registro.

La pianificazione dell’emergenza può essere limitata all’informazione agli occupanti sui comportamenti da tenere, anche semplicemente con avvisi in bacheca.

Da 54 a 80 metri - livello 2

I compiti del responsabile dell’attività sono gli stessi del livello di prestazione 1, con in più l’installazione di un impianto di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori di tipo ottico ed acustico.

Anche per gli occupanti i compiti sono gli stessi del livello di prestazione 1. Per la pianificazione dell’emergenza, in aggiunta a quanto previsto per il livello 1, occorre prevedere procedure di attivazione e diffusione dell’allarme.

Oltre 80 metri - livello 3

Queste regole valgono anche in caso di oltre mille occupanti.

I compiti del responsabile sono gli stessi del livello 2 e in aggiunta vanno previsti: un centro di gestione dell’emergenza, un responsabile della gestione della sicurezza antincendio; un coordinatore dell’emergenza: Serve anche un sistema di allarme vocale per scopi di emergenza)

Per gli occupanti i compiti sono gli stessi del livello di prestazione 2.

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