Condominio

Il furto di acqua è reato e con l’allaccio abusivo c’è anche l’aggravante

di Giulio Benedetti

La Corte di Cassazione (sent. n. 10735/2018) ha rigettato il ricorso avverso una sentenza di condanna di una condomina che era stata riconosciuta responsabile del furto aggravato di acqua mediante l'allacciamento diretto alla rete di distribuzione idrica pubblica. Alla condomina era stata distaccata per morosità della fornitura idrica con il conseguente ritiro del contatore e l'apposizione di sigilli. La Corte ha ritenuto che la condotta della condomina fosse un furto aggravato e non esercizio arbitrario delle proprie ragioni perchè nel caso trattato l'appropriazione della cosa mobile è finalizzata a trarre un profitto (Cass. Sent. n. 32383/2015). Inoltre l''acqua è cosa destinata al pubblico servizio poiché serve ad un uso di pubblico vantaggio o di utilità collettiva. Pertanto l'aggravante dell'art. 625 n.7 c.p. ricorre qualora la sottrazione dell'acqua sia avvenuta mediante l'allacciamento abusivo e diretto alla rete idrica , indipendentemente dal fatto che tale condotta abbia arrecato un danno alla fornitura di acqua agli altri utenti ( Cass. Sent n. 185072016).

Il discorso acqua merta comunque un approfondimento. La legge 11.12.2012 n. 220 fa diretto riferimento alla problematica della sicurezza degli edifici e dei suoi abitanti in un numero notevole di disposizioni.
L'articolo 5 , che riforma l'articolo 1120 del codice civile , al primo comma n. 2) sostiene che nel novero delle innovazioni deliberabili dall'assemblea vi sono anche :
“1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti;”
L'articolo 6, che riforma l'articolo 1122 , ora rubricato come “ Opere su parti di proprietà o uso individuale” afferma : “Nell'unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune , che siano state attribuite in proprietà o destinate all'uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio . In ogni caso è data preventiva notizia all'amministratore che ne riferisce all'assemblea”.
Gli articoli 9 e 10 , che sostituiscono gli articoli 1129 e 1130 del codice civile, affermano che è una grave irregolarità , la quale legittima i condomini a chiedere la convocazione dell'assemblea per fare cessare la violazione e revocare il mandato all'amministratore, l'omessa tenuta da parte di quest'ultimo del registro di anagrafe patrimoniale contenente ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza .
Inoltre sempre l ‘articolo 9 afferma : “Alla cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e a eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto a ulteriori compensi”.
La lettura combinata di dette norme consente di affermare l'obbligo per l'amministratore di tenere di una sorta di “fascicolo del fabbricato “ idoneo a ricostruirne le sue vicende e le caratteristiche con particolare normativa di sicurezza .
Il d.lgs n. 31/2001 , modificato dal d.lgs n. 27/2002, estende all'amministratore del condominio la responsabilità della igiene dell'acqua somministrata nel condominio dal punto di consegna da parte del pubblico distributore fino al rubinetto. Inoltre anche nei suoi confronti è stabilito (art. 15) il termine del 25/12/2003 per adeguare la qualità delle acque destinate al consumo umano ai valori di parametro dell'allegato I del d.lgs. n. 31/2001 infatti:
- il gestore del servizio idrico integrato è anche chiunque fornisca acqua a terzi attraverso impianti idrici autonomi o cisterne , fisse o mobili (art. 2, comma primo, lettera c) .
- i valori di parametro fissati nell'allegato I devono essere rispettati per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione nel punto di consegna ovvero, ove sconsigliabile per difficoltà tecniche o pericolo di inquinamento del campione , in un punto prossimo della rete di distribuzione rappresentativo e nel punto in cui queste fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano (art. 5 , comma primo, lettera a).

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