Condominio

Acqua, la ripartizione non si tocca se è fissata in un regolamento contrattuale

di Paolo Accoti

In relazione a come ripartire le spese per il consumo d'acqua all'interno degli stabili in condominio occorre preliminarmente verificare se lo stesso è servito da contatori individuali (cd. contatori di sottrazione) per ogni singolo condomino ovvero solo da un unico contatore principale.
Nel primo caso, qualora vi siano i contatori di sottrazione la ripartizione deve essere effettuata, ai sensi dell'art. 1123, II co. Cc, in proporzione all'uso di ciascuno, trattandosi di bene destinato a servire i condòmini in misura diversa, viceversa, qualora esista un unico contatore principale, le spese andranno ripartite in relazione ai rispettivi millesimi di proprietà, ex art. 1123 Cc, salva diversa convenzione.
Per come riferito nell'ultimo capoverso della norma, tuttavia, l'assemblea, in virtù della propria autonomia negoziale, può derogare al criterio di ripartizione delle spese fissato dall'art. 1123 Cc, con delibera assunta all'unanimità dei partecipanti alla condominio ovvero con regolamento condominiale contrattuale predisposto dall'originario unico proprietario o dal costruttore e richiamato nei singoli atti di acquisto o, ancora, con regolamento di origine assembleare approvato da tutti i condòmini.
Dinnanzi ad un regolamento condominiale - di origine contrattuale - che disponga una diversa ripartizione delle spese relative ai servizi idrici, risulta inammissibile la domanda del singolo condomino volta alla modifica del regolamento condominiale, tanto perché l'autorità giudiziaria non ha il potere di superare la volontà dell'assemblea dei condòmini, che è sovrana.
Tanto ha stabilito il Tribunale di Milano nella sentenza n. 9806, pubblicata in data 1 Marzo 2018 , giudice Arianna Chiarentin. Il giorno seguente un’altra sentenza ( la 2505 pubblicata il 2 marzo, sempre del giudice Arianna Chiarentin ) affermava lo stesso principio, affrontando la situazione di uno studio medico che aveva un consumo abnorme di acqua ma era “protetto” dal regolamento contrattuale
La vicenda giudiziaria si origina dalla citazione in giudizio del condominio e di una società condomina, proposta da altre due società proprietarie di altrettanti immobili all'interno del predetto condominio, tesa ad ottenere la modifica del regolamento condominiale nella parte in cui prevede la ripartizione delle spese relative ai consumi d'acqua in ragione dei rispettivi millesimi di proprietà.
Tale richiesta, affermano le società attrici, è necessitata dall'insediamento all'interno dell'immobile condominiale di una clinica che, dato il rilevante consumo d'acqua ad opera della stessa, ha comportato un aumento esponenziale delle spese idriche a carico di tutti gli altri condòmini, con lesione dei diritti degli stessi
Nella resistenza della società proprietaria della clinica – che avanzava anche domanda di responsabilità aggravata in danno delle società attrici – e del condominio stesso, il Tribunale di Milano dichiara inammissibile la domanda.
Rileva il Tribunale meneghino come il condominio sia dotato di un <<regolamento condominiale, che nel caso di specie ha natura contrattuale in quanto predisposto dall'originario unico proprietario, menziona espressamente alla clausola 8 il criterio di ripartizione delle spese afferenti i consumi di acqua oggetto dell'odierna contestazione, ovvero in base alle quote di gestione della tabella A Colonna 2.>>.
Ciò posto, conclude affermando come <<non rientra nel potere dell'autorità giudiziaria quello di modificare il regolamento condominiale ed i criteri di riparto ivi stabiliti, non potendosi superare la volontà dell'assemblea dei condomini, che è sovrana.>>.
Pertanto, rigettata anche la domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata proposta dalla società convenuta, in mancanza dei presupposti di legge e, comunque, in assenza di ulteriori danni non suscettibili di ristoro con la condanna alla rifusione delle spese di lite, le società attrici vengono condannate, in solido tra loro, alla refusione delle spese di giudizio sopportate da entrambi i convenuti.

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