Condominio

Condominio senza colpa per chi scivola sulle scale su sostanze versate da altri

di Paolo Accoti

A fronte di una pulizia bisettimanale delle scale di accesso al condominio, la presenza sulle stesse di una sostanza oleosa ascrivibile al comportamento di un terzo, costituisce fattore causale esterno sufficiente ad integrare il caso fortuito ed a escludere, conseguentemente, la responsabilità del condominio per il danno da cose in custodia ex art. 2051 Cc.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, III sezione civile, nell'ordinanza n. 10154, relatore Antonietta Scrima, pubblicata il 27 Aprile 2018.
La questione del caso fortuito e della forza maggiore è sempre stata al centro di un dibattito dottrinario e giurisprudenziale mai effettivamente sopitosi.
A tal proposito è noto che, per la risarcibilità del danno prodotto dalla “cosa” in custodia, il danneggiato, oltre a provare l'esistenza di un rapporto di custodia, è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo. Di contro il custode, nello specifico il condominio, per andare esente da responsabilità deve dimostrare l'esistenza di un fattore esterno che abbia quei requisiti di imprevedibilità e di eccezionalità tali da interrompere il predetto nesso di causalità, in altri termini, la prova del caso fortuito o della forza maggiore.
Tale fattore esterno, come visto sopra, può essere costituito sia dal fatto del terzo, ma anche dalla negligenza stessa del danneggiato come, ad esempio, la disattenzione del condomino o la conoscenza dello stato dei luoghi che, in quanto tale, può escludere (o limitare) la responsabilità del custode (Cass. n. 30963/2017).
E' stato, tuttavia, anche evidenziato, dalla medesima III sezione civile, come l'eventuale condotta imprevedibile della vittima non possa essere aprioristicamente considerata negligente, o meno, in considerazione del fatto che <<la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può costituire un “caso fortuito”, ed escludere integralmente la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., quando abbia due caratteristiche: sia stata colposa, e non fosse prevedibile da parte del custode>> (Cass. n. 25837/2017).
Nel caso trattato dall'ordinanza in commento, accadeva che un condomino conveniva in giudizio il condominio nel quale risiedeva, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni conseguenti ad una caduta subita sulle scale condominiali, a causa della presenza di sostanze oleose sul pavimento.
Resisteva in giudizio il condominio che, in ogni caso, chiamava a sua volta in giudizio la propria compagnia di assicurazioni dalla quale pretendeva, in caso di soccombenza, di essere garantito.
In primo grado la domandava veniva rigettata dal Tribunale di Roma, con sentenza confermata anche in sede di gravame dalla Corte d'Appello capitolina.
Il condomino soccombente, pertanto, ricorreva in cassazione, affidando il ricorso a quattro motivi, tra cui, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2051 e 2697 Cc, lamentando, in particolare, che la Corte di merito avrebbe errato nel ritenere l'assenza di colpa del custode in presenza di un fatto ascrivibile ad un terzo non identificato.
La Corte di Cassazione evidenzia come la Corte d'Appello, quand'anche sulla scorta di una presunzione, abbia correttamente addebitato la presenza della sostanza oleosa ad un terzo, la cui mancata identificazione non costituisce ostacolo alla ritenuta sussistenza del fortuito, nel caso di specie, rinveniente dalla imprevedibilità e inevitabilità dell'evento dannoso.
Continua ancora la Suprema Corte affermando come la sentenza impugnata risulta congruamente motivata ed esente da vizi, atteso che non sarebbe stato possibile esigere dal condominio un servizio continuativo di pulizia, effettuata <<con cadenza non incongrua bisettimanale>>.
Il ricorso, pertanto, viene rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, con condanna del ricorrente al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Va ribadito, pertanto, che “il fatto del terzo”, qualora, come nel caso di specie, abbia avuto una incidenza causale esclusiva nella determinazione del danno, esonera da responsabilità il custode, responsabilità che, a maggior ragione, deve essere esclusa anche nell'ipotesi di fatto doloso del terzo (Cass. 13005/2016), a prescindere dalla sua identificazione, atteso che <<l'individuazione precisa del terzo non costituisce un elemento essenziale per la prova dell'interruzione del nesso eziologico. Ovviamente, l'impossibilità di indicare la persona del terzo non deve essere confusa con l'incertezza sull'effettivo ruolo che un terzo abbia avuto nella produzione dell'evento.>> (Cass. 24342/2015).

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