Condominio

Deposito di Gpl fuori norma, il condòmino è responsabile dei danni

di Giulio Benedetti

Gli apparecchi alimentati a gas combustibile a fronte di una notevole duttilità di esercizio e di concorrenzialità nei consumi per la pubblica incolumità rappresentano, se non sono convenientemente installati e mantenuti , due rischi spesso mortali. Se gli stessi non sono posti all'interno di locali adeguatamente ventilati , durante il loro esercizio, consumano l'ossigeno e lo sostituiscono con i prodotti della combustione e con il monossido di carbonio. Quest'ultimo è un gas inodore ed insapore, pertanto non avvertibile con i nostri sensi, che si fissa alla emoglobina e cagiona letali avvelenamenti , se il soggetto interessato non viene prontamente curato all'interno della camera iperbarica. Inoltre detti apparecchi possono perdere il metano il quale , se mescolato con l'ossigeno in una certa dose, ha la stessa esplosività del tritolo. L’esplosione è aumentata in modo esponenziale se avviene all'interno degli edifici con pareti integralmente di cemento, o all'interno dei locali posti sotto il livello stradale. In tali casi il gas prodotto dall'esplosione non trova sfogo all'esterno ed ha effetti assolutamente demolitivi degli edifici con le conseguenze facilmente immaginabili.
La legge n. 1083/1971 , contenente le norme di sicurezza per l'impiego del gas combustibile, sanziona penalmente (artt. 2 e 5) la mancata e adeguata odorizzazione dei gas combustibili, usualmente attuata con il mercaptano, al fine di rendere immediatamente percepibili le relative perdite e affinchè sia possibile avvertire la presenza di gas in quantità pericolosa per esplosione e tossicità .
La Corte di Cassazione (Sent. n. 17387/2018) ha dichiarato inammissibili i ricorsi avverso una sentenza che aveva riconosciuto la penale responsabilità di due soggetti i quali, mediante il deposito di una bombola di GPL non a norma all'interno di un garage adibito ad uso abitativo , cagionavano un'esplosione che sventrava altre cantine e garages di un condominio.
La Corte contestava la condotta dei due soggetti che avevano cagionato la predetta
esplosione di parti del condominio in quanto avevano violato le norme tecniche UNI 7131 (anche nel testo vigente all'epoca) che vieta l'installazione di bombole GPL al livello più basso del suolo, ovvero al livello stradale quale il garage, in quanto il GPL è più pesante dell'aria e tende a scendere in basso, e le stesse vanno posizionate all'interno di un locale aereato per favorire il ricambio dell'aria. La mancata ottemperanza a dette norme cautelari ha determinato la concretizzazione del rischio che le regole miravano a prevenire e pertanto consegue la responsabilità di detti soggetti ai quali deve essere ricondotto l'evento causalmente riconducibile alla condotta posta in essere in violazione della regola cautelare (C.Cass. Sent .n. 35585/2017). Invero il primo soggetto era il proprietario del locale concesso in locazione che era consapevole di ospitare il secondo soggetto straniero ed irregolare in un locale non idoneo ad uso abitativo e dell'uso della bombola. Il soggetto straniero , irregolare sul territorio dello Stato e privo di permesso di soggiorno, non può invocare lo stato di necessità, al fine di abitare il garage, perchè lo stesso può essere invocato solo per un pericolo attuale e non per sopperire alla necessità di trovare un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa (C.Cass. Sent. n. 9655/2015). Per la Corte non può affermarsi che il mantenimento in uso di una bombola a gas in un alloggio inidoneo integrasse una condizione di pericolo attuale di un danno grave alla persona , di necessità e di inevitabilità, solo perchè il ricorrente , ove non avesse tollerato la presenza della bombola nel locale , avrebbe dovuto lasciarlo. Inoltre l'asserito pericolo di danno grave alla persona è stato cagionato dal predetto soggetto, non solo tollerando la presenza pericolosa di una bombola nel suo alloggio, ma anche permanendo clandestinamente nel territorio nazionale ed esponendosi a conseguenze pregiudizievoli anche nel trovare alloggio. L'apporto di tale soggetto al verificarsi dell'evento non ha avuto portata minima poiché non ha assunto un'importanza minima e marginale , ossia di efficacia casuale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'evento criminale (C.Cass. Sent. n. 26031/2013). Da quanto fin qui esposto si desume che per la Suprema Corte la violazione delle norme UNI – CIG costituisce il presupposto logico dell'attribuibilità del fatto colposo dell'esplosione di parte del condominio ai violatori. Invero l'art. 1 della legge n. 1083/1971 stabilisce (prevedendo per i violatori la sanzione penale dell'art. 5) che tutti i materiali , gli apparecchi , le installazioni e gli impianti alimentati a gas combustibile per oso domestico e similare devono essere realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica , per la salvaguardia della sicurezza. L'art. 3 afferma che detti materiali ed impianti devono essere realizzati secondo le regole specifiche per la sicurezza UNI – CIG e se i medesimi rispettano le predette norme, si considerano effettuati secondo le regole della buona tecnica per la sicurezza.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©