Condominio

Appropriazione indebita, più difficili processo e condanna

di Giulio Benedetti

Il Dlgs 36/2018 rientra negli interventi legislativi che intendono deflazionare il processo penale affinché lo stesso venga indirizzato alla trattazione dei reati più gravi . La scelta del legislatore è di limitare la procedibilità di ufficio e di estendere il ricorso alla condizione di procedibilità della querela nei seguenti reati :
* l'art. 612 c.p. (minaccia) , per cui la procedibilità rimane di ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati dall'art. 339 c.p.;
* l'art. 615 c.p. (violazione di domicilio commessa da pubblico ufficiale);
* l'art. 617 ter c.p. (falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni telegrafiche o telefoniche);
* l'art.619 c.p. (violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza commessa da persona addetta al servizio delle poste , dei telegrafi e dei telefoni).
Per tutti detti reati si procede di ufficio (art. 623 – ter c.p.) qualora ricorrano aggravanti ad effetto speciale.
Viene cambiato il terzo comma dell'art. 640 c.p. (truffa) per cui la procedibilità è a querela , mentre si procede di ufficio solo qualora ricorra l'aggravante dell'art. 61, primo comma , n. 7) c.p. (danno patrimoniale di rilevante gravità).
Nel reato di frode informatica (art. 640 -ter c.p.) è prevista la procedibilità a querela , mentre si procede di ufficio solo qualora ricorra le aggravanti dell'art. 61, primo comma, n. 5) c.p.(approfittamento delle circostanze di tempo e di luogo o di persona) e dell'art. 61, primo comma , n. 7) c.p. (danno patrimoniale di rilevante gravità).
Per il reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.) la procedibilità è sempre a querela di parte.
Per tutti detti reati si procede di ufficio (art. 623 – ter c.p.) qualora ricorrano aggravanti ad effetto speciale.
Per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del d.lvo n. 36/2018 e relativi a reati commessi prima dell'entrata in vigore del medesimo il termine di presentazione della querela decorre dall'entrata in vigore del decreto, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. Se è pendente un procedimento il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari , o il giudice dopo l'esercizio dell'azione penale, anche se necessario, previa ricerca anagrafica informa la persona offesa del reato della facoltà di esercitare il diritto di querela ed il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.
Per quanto riguarda il condominio il decreto apporta notevoli novità operative. Il reato di appropriazione indebita dell'amministratore si realizza quando , al fine di trarne un ingiusto profitto, lo stesso compia un'indebita interversione del possesso dei beni affidatigli dai condomini per la sua attività nel loro interesse. Tra i predetti beni rientrano gli importi versati per pagare le spese per le cose comuni e per la loro manutenzione , i documenti amministrativi tra cui le dichiarazioni di conformità ed i libretti degli impianti, i documenti fiscali ed energetici , le fatture. Inoltre la Corte di Cassazione (sentenze n. 7438/2018 e n. 41462/2010) ha affermato che integrano il predetto reato le condotte dell'amministratore che si era appropriato in parte delle somme versategli dai condomini e di quelle destinate a pagare contributi previdenziali del portiere dello stabile amministrato. La procedibilità del reato a querela di parte prevede :
* la presentazione un atto formale nel quale la persona offesa chieda formalmente la procedibilità del reato e la espressa punizione del colpevole (art. 120 c.p.);
* l'esercizio del diritto di querela entro tre mesi dalla notizia del fatto che costituisce reato (art. 124 c.p.);
* la possibilità della remissione della querela da parte della persona offesa e dell'accettazione della remissione da parte del soggetto querelato con la conseguente estinzione del reato (art. 152 c.p).
Nel condominio la proposizione della querela e la sua eventuale remissione devono essere approvati dall'assemblea convocata ai sensi degli articoli 1135 e 1136 cod. civ. Ma l'art. 1131, comma terzo, cod. civ afferma che qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore , questi è tenuto a darne senza indugio all'assemblea dei condomini. Aggiungasi che l'ultimo comma dello stesso articolo afferma che l'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni. L'assemblea delibera (art. 1136, quarto comma, cod. civ.) con le maggioranze stabilite dell'art. 1136 , secondo comma, cod. civ. ovvero con un numero di voti che rappresenta la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. Il singolo condomino, ai sensi dell'articolo 1132 cod. civ può esercitare il suo dissenso alla lite ed alla proposizione della querela.
Ne consegue che il termine di tre mesi per proporre la querela obbliga l'amministratore subentrante ad indire in breve termine l'assemblea per ottenere l'assenso a proporre la querela e per dare al professionista incaricato il tempo necessario a redigere e a depositare alla Procura della Repubblica competente la querela. Chi conosce la concreta vita del condominio comprende la difficoltà di attenersi ai suddetti adempimenti nel termine tassativo di tre mesi , non potendo più l'amministratore fare affidamento sulla procedibilità di ufficio e solo il futuro rivelerà se la modifica introdotta dal d.lvo n. 36/2018 ha di fatto depenalizzato l'art. 646 cod. pen . nel condominio.

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