Condominio

L’esproprio con strada pubblica non crea un danno automaticamente risarcibile

di Giulio Benedetti

Il Dlgs 3/4/2006 n. 152 (art. 267), ai fini della prevenzione e della limitazione dell'inquinamento atmosferico, si applica agli impianti, inclusi gli impianti termici civili, ed alle attività che producono emissioni in atmosfera e stabilisce i limiti di emissione , le prescrizioni , i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione dei valori misurati ai valori limite. Il decreto non si applica agli impianti disciplinati dal d.lvo 11/5/2005 n. 133 aventi ad oggetto l'incenerimento dei rifiuti. Per tutti gli impianti che producono emissioni nell'atmosfera deve (art. 269) essere richiesta un'autorizzazione e nei confronti (art. 279) di chi inizia ad installare o esercita un impianto e chi esercita un'attività in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continui l'esercizio dell'impianto o dell'attività con l'autorizzazione scaduta , decaduta , sospesa , revocata o dopo l'ordine di chiusura dell'impianto o di cessazione dell'attività è prevista la sanzione penale dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da duecentocinquantotto euro e milletrentadue euro.
Invece chi mette in esercizio un impronto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro . Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro. Il decreto n. 152/2006 abroga infine la precedente disciplina prevista dal DPR 24/5/1988 n. 203.
Per quanto riguarda gli impianti termici civili, ai fini della prevenzione e della limitazione dell'inquinamento atmosferico, sono previsti (art. 284) i seguenti obblighi :
- la denuncia , da trasmettersi alla competente autorità entro i novanta giorni successivi all'intervento, in caso di installazione o di modifica di un impianto termico civile di potenza tecnica nominale superiore al valore di soglia con riferimento agli impianti di combustione alimentati ad olio combustibile di potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW e agli impianti di combustione alimentati a metano o a GPL di potenza termica nominale inferiore a 3 MW. La denuncia deve essere accompagnata dalla verifica del rispetto dei valori limite di emissione previsti dall'art. 286 e deve essere trasmessa dal responsabile dell'esercizio della manutenzione dell'impianto , dal proprietario o dal suo possessore. Per gli impianti termici di potenza termica nominale superiore al valore di soglia ed in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto la denuncia deve essere trasmessa entro un anno. Il personale (art. 287) addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,232 MW deve essere munito di un patentino di abilitazione rilasciato dall'Ispettorato provinciale del lavoro , al termine di un corso per la conduzione per impianti termici , previo il superamento dell'esame finale. La conduzione degli impianti predetti senza il predetto patentino è sanzionata penalmente (art. 288) con l'ammenda da quindici euro a quarantasei euro.
La Corte di Cassazione (ord. n. 8578/2018) ha rigettato il ricorso di alcuni cittadini avverso la determinazione dell'indennità di espropriazione di un'area e non ha riconosciuto i pregiudizi (insalubrità, diminuzione di panoramicità e minore accessibilità dell'immobile) conseguenti alla realizzazione, sull'area espropriata , di una rotatoria , al posto di un incrocio a raso, implicanti una diminuzione della capacità edificatoria. La Corte ha richiamato i principi giurisprudenziali per cui :
*(C.Cass. sent. n.2810/2006) in caso di espropriazione parziale , la diminuzione di valore subita dalla parte residua del fondo è indennizzabile solo sussiste un rapporto immediato e diretto tra la parziale ablazione ed il danno , non anche allorchè il deprezzamento sia dovuto a limitazioni legali della proprietà , come quelle relative alle distanze legali per le costruzioni con tracciati stradali o autostradali, perdite di visuali e simili, che non eccedano la normale tollerabilità;
*(C.Cass. n. 13368/2017) è stato ritenuto dovuto l'indennizzo quando l'opera pubblica abbia realizzato un significativa compressione del diritto di proprietà conseguente alla riduzione della capacità abitativa , che può verificarsi sia per effetto di immissioni intollerabili di rumori , vibrazioni , gas di scarico e simili , sia in tutti i casi in cui il bene subisca un'oggettiva ed apprezzabile riduzione della luminosità , panoramicità e godibilità, purchè idonea a tradursi in un'altrettanto oggettiva riduzione del suo valore economico.

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