Condominio

Cablaggio, operatori legati al consenso dei proprietari

di Marco Marchiani

Il cablaggio è un diritto ma non è assoluto.

Realizzare “centraline” con il passaggio dei relativi cavi di collegamento e di distribuzione è certamente (in base al Dlgs 33/2016) un diritto per gli operatori del settore. Tuttavia, attribuire un diritto non significa affatto libertà di imposizione e di utilizzo di tempistiche e metodologie a proprio piacimento. La norma ha introdotto una nuova specie di “servitù coattiva” a carico degli edifici e a tale diritto i proprietari dei cosiddetti “fondi serventi” debbono sottostare; ma la materia è pur sempre regolata dai principi dettati in linea generale dagli articoli 1027 e seguenti del Codice civile, con particolare riferimento, per quanto riguarda appunto le servitù coattive, all'articolo 1032.

Non è quindi una assoluta facoltà di intervenire come e quando fa comodo all'ente che intende porre in essere la servitù, necessitando comunque un consenso da parte dei proprietari. .Tanto che nella norma si prevede addirittura il ricorso ad una Autorità di conciliazione, ed in caso di mancato accordo resta lo stesso ricorso all'Autorità Giudiziaria. Perciò, l'Ente chiede, e non impone; e il proprietario (il condominio, se i cavi passano negli spazi comuni) non è supinamente soggetto ad accettare e può indicare le proprie esigenze, che, se ragionevoli e fondate, dovranno essere accolte, eventualmente dallo stesso Giudice al quale, in caso di disaccordo, spetterà all'Ente passare la vertenza. La servitù sarà in tal caso imposta con sentenza.

Proprio per queste ragioni le organizzazioni della proprietà edilizia stanno cercando di concordare con i maggiori operatori del settore una sorta di regolamento generale

Non si scordi poi il problema delle “garanzie” contro eventuali danneggiamenti.

In ogni caso il consenso all'accesso non si può ritenere rientrante negli ordinari poteri dell'amministratore ma dovrà essere espresso dall'assemblea.

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