Condominio

Furto in condominio dal ponteggio, chi è responsabile?

di Giulio Benedetti

La questione della responsabilità per i furti effettuati negli appartamenti dai ladri che hanno avuto accesso attraverso il ponteggio installato per i lavori condominiali è da parecchio tempo oggetto di sentenze della magistratura. Vediamo di percorrerne gli indirizzi.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 26900/2014 ha confermato la sentenza della Corte di Appello laddove ravvisava la responsabilità civile del soggetto appaltatore che aveva omesso di adottare , nel predisporre un ponteggio su di un condominio, le misure idonee a prevenire l'intrusione di terzi ( quali l'illuminazione notturna , la guardiania ed altri accorgimenti) in modo da agevolare colposamente il furto, essendosi introdotto il ladro attraverso il ponteggio. La stessa sentenza riteneva parimenti corresponsabile il committente condominio per non avere assunto iniziative atte ad indurre l'appaltatore ad adottare le misure id salvaguardia della sicurezza del fabbricato . La sentenza C.Cass. n. 26900/2014 in particolare richiamava la precedente giurisprudenza di legittimità C. Cass. Civ. n. 2844/2005, n. 6435/2009 ed altre.
In particolare la sentenza affermava quanto segue. “ La consolidata giurisprudenza di questa corte ha più volte affermato il principio per cui la responsabilità dell'imprenditore che si sia avvalso di impalcatura per l'espletamento di lavori sugli edifici è ravvisabile ai sensi dell'art. 2043 c.c. , ove non siano state adottate le cautele idonee ad impedire l'uso anomalo del ponteggio (Cass. Civ. , Sez. 3 , 6.10.1997 n. 9707; idem 11.2.2005 n. 2844; idem 17.3.2009 n. 6435 ed altre)……..La giurisprudenza sopra citata ha sancito espressamente che – ove siano state trascurate dall'impresa le ordinarie norme di diligenza e non siano state adottate le cautele idonee ad impedire l'uso anomalo delle impalcature – è configurabile la concorrente responsabilità del condominio ex art. 2051 c.c. , atteso l'obbligo di vigilanza e di custodia gravante sul soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura ( Cass. n. 9707/1997; n. 6435/2009 cit.). La clausola a discarico della responsabilità , richiamata dal ricorrente , è vincolante ed efficace nei rapporti tra le parti del contratto di appalto ( nella specie , fra il Condominio e l'appaltatore) , ed hanno indubbiamente l'effetto di consentire al committente di rivalersi sull'appaltatore per gli eventuali danni di cui sia chiamato a rispondere per effetto del comportamento di lui. Non sono invece opponibili ai terzi danneggiati (art. 1372 , secondo comma, c.c.) e non valgono ad esonerare il Condominio dall'obbligo di rispondere nei loro confronti. In questa prospettiva deve essere letta ed intesa l'affermazione della Corte di Appello secondo cui il contratto di appalto non conteneva norme a discarico della responsabilità della responsabilità – affermazione che il Condominio censura come vizio di motivazione con il terzo motivo di appello - dovendosi l'espressione intendere nel senso che l'esonero da responsabilità formalmente sancito dal contratto nei rapporti fra committente ed appaltatore non esonera il committente della responsabilità verso i terzi danneggiati , ove alla pattuizione non abbia fatto seguito il concreto controllo sull'adempimento delle misure necessarie allo scopo di prevenire gli abusi delle impalcature. La Corte di Appello ha accertato, con valutazione in fatto, non suscettibile di censura in questa sede , che nel caso di specie “ vi era la mancanza di luci esterne e di alcuna struttura di sicurezza per l'inviolabilità degli appartamenti “. Pur se il Condominio aveva formalmente imposto all'impresa di adottare ogni misura di salvaguardia , avrebbe dovuto poi controllare – per esimersi di responsabilità verso i terzi – che dette misure venissero effettivamente messe in opera.”
La Corte di Cassazione con la ordinanza n. 5677/2018 ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello che ha riconosciuto la paritaria responsabilità civile, nei confronti di condomini vittime di un furto da parte di ignoti all'interno della loro abitazione, del condominio, della impresa appaltatrice e della subappaltatrice che aveva realizzato dei ponteggi privi di cautele volte ad evitare intrusioni nell'edificio. La Corte ha escluso una lettura alternativa volta ad escludere l'uso del ponteggio da parte dei ladri per compiere il furto . In particolare viene condiviso l'argomentazione del Tribunale che aveva ritenuto maggiormente plausibile l'ipotesi che i ladri avessero utilizzato il ponteggio per allontanarsi con la refurtiva . La Corte non ritiene necessaria una ricostruzione ulteriore contenenti elementi di prova sul percorso che avrebbero seguito gli ipotetici ladri per entrare e uscire dall'abitazione dei condomini derubati.
Giulio Benedetti

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