Condominio

Non è reato se il cane sporca la biancheria

di Luana Tagliolini

Non impedire che le deiezioni del proprio cane sporchino la biancheria stesa ad asciugare nel sottostante balcone, non costituisce reato di danneggiamento.

Per la Cassazione penale (sentenza 13970/2018) il ricorso è risultato inammissibile per manifesta infondatezza . Infatti, poiché l'abolizione della fattispecie criminosa elimina dall'ordinamento la norma incriminatrice penale, ogni giudice che sia formalmente investito della cognizione sulla fattispecie oggetto di abrogazione (nel caso, sul reato di danneggiamento semplice) ha il compito di dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, in ossequio al precetto di cui all'articolo 2, comma 2 codice penale, per il quale nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato.

Conseguentemente, «la mancanza di una condizione di procedibilità osta a qualsiasi altra indagine in fatto, imponendo al giudice di dichiarare immediatamente e preliminarmente l'improcedibilità ».

Per i supremi giudici, quindi, bene aveva fatto in prima istanza il giudice di Pace il quale, accertata l'espunzione dal sistema penale del reato di danneggiamento semplice, si è limitato a dichiarare l'improcedibilità non dovendo effettuare nessun altro accertamento di fatto (come invocato dal ricorrente) per poter cercare di inquadrare il fatto in altra fattispecie di reato.

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