Condominio

Sala da ballo nel seminterrato, il regolamento la può bloccare

di Edoardo Valentino

Il divieto di adibire il locale seminterrato in una pista da ballo può essere stabilito dal regolamento condominiale e il condominio può agire avverso il condomino che violi tale precetto imponendo una astensione dallo svolgere l'attività vietata. Questi i principi ribaditi dalla sentenza numero 9041 pronunciata il giorno 12 aprile 2018 dalla Terza Sezione civile della Corte di Cassazione.
Il caso, nello specifico, prendeva le mosse da un condomino il quale – proprietario di un seminterrato – aveva adibito la proprietà a scuola di ballo.
Il condominio agiva quindi in giudizio al fine di ottenere una condanna alla cessazione della predetta attività, lamentando quanto questa fosse “palesemente inconciliabile con il regolamento condominiale”.
Il Tribunale prima e la Corte d'Appello, poi, davano entrambi ragione al condominio.
Stante la reiterata attività posta in essere dal condomino il palazzo decideva di mettere in esecuzione la sentenza. Tale giudizio di esecuzione si chiudeva con un'ordinanza con la quale il giudice, ritenendo adempiuto l'ordine di cui alla sentenza di merito da parte del convenuto, dichiarava chiusa la procedura esecutiva.
A seguito di tale iter giudiziario, tuttavia, il condòmino riprendeva le consuete attività “imprenditoriali” vietate. E il condominio, in reazione alla violazione del giudicato, metteva nuovamente in esecuzione la sentenza di merito.
Tale esecuzione, però, veniva opposta dal condomino, il quale riteneva che il condominio non avesse il diritto di contestare nuovamente la sua attività sulla base della vecchia sentenza.
Il giudice dell'esecuzione accoglieva l'opposizione dichiarando che «il condominio non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di [OMISSIS] in considerazione della già intervenuta esecuzione».
Di segno contrario, invece, il parere della Corte d'Appello, che – adita a seguito della predetta decisione – respingeva l'opposizione in accoglimento dell'appello proposto dal condominio. Il giudice del riesame rilevava infatti come le sentenze di merito andassero tutte lette congiuntamente e come queste stabilissero il dovere del condomino di arrestare qualsiasi attività, non solo di ridurre le immissioni sonore verso il condominio.
Rilevava poi il giudice come l'inibitoria non era stata eseguita e che quindi il condominio avesse tutto il diritto di pretendere la cessazione totale dell'attività svolta dalla scuola di ballo creata illegittimamente nel seminterrato.
L'intricata questione approdava quindi in Cassazione, a seguito del ricorso depositato dal condomino.
Il ricorrente, in sintesi, sosteneva come la Corte d'Appello avesse errato nel non considerare che, mediante l'insonorizzazione dei locali era stata compiuta la prescrizione impartita dal giudice dell'esecuzione per l'esecuzione della sentenza.
La Cassazione con la sentenza 9041/2018 rigettava il ricorso .
Alla luce del regolamento condominiale, infatti, l'attività svolta dal condomino era del tutto illegittima.
Lo stabile, quindi, non aveva diritto alla mera insonorizzazione dei luoghi da parte della scuola di ballo, come invece affermato dal condomino, ma alla immediata cessazione dell'attività svolta nel locale seminterrato, che aveva la destinazione di “magazzino”.
Il fatto che uno dei giudici di merito avesse rilevato che era stata data ottemperanza al titolo esecutivo era del tutto irrilevante, dato che il titolo imponeva un obbligo di non fare che quindi consentiva al condominio di agire in via esecutiva per qualsiasi inadempimento a tale ordine da parte del proprietario.
In esito a tali considerazioni la Cassazione rigettava il ricorso e condannava il ricorrente alla corresponsione delle spese del giudizio, compreso il versamento del contributo unificato integrativo.

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