Condominio

Il 15 aprile riscaldamenti chiusi in quasi tutta l’Italia

di Edoardo Riccio

Il 15 aprile dovranno essere spenti gli impianti termici in moltissime città. Lo prevede il Dpr 74/2013 all'articolo 4. L'obbligo riguarda coloro che sono compresi nelle zone climatiche “D” ed “E”, quasi tutta Italia tranne le zone costiere di Sud, isole e parte di Toscana e Liguria (PER IL QUADRO COMPLETO DELLE ZONE CLIMATICHE CLICCARE QUI ). Nella zona D gli impianti sono stati accesi il 1 novembre per la durata giornaliera di 12 ore. Per la zona climatica “E”, invece, i termosifoni hanno cominciato ad essere caldi il 15 ottobre per la durata di 14 ore. La durata giornaliera di attivazione degli impianti era compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.

Possono restare accesi gli impianti al servizio di edifici quali, ad esempio, ospedali, case di cura adibite a ricovero o cura di minori o anziani, scuole materne e asili nido.

Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria. I sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili.

Restano invece in funzione ancora tutti gli impianti termici al servizio di edifici situati in zona climatica “F” (l’arco alpino e quello appenninico tra Pistoia e Savona) . Per questi non vi sono limitazioni nemmeno di orario.

Il soggetto tenuto a verificare il rispetto del periodo e degli orari di funzionamento degli impianti termici è il responsabile dell'impianto il quale, in assenza di delega a un «terzo responsabile», è l'occupante (anche conduttore o comodatario), in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati in condominio; il proprietario o il rappresentante legale in caso di edifici di proprietà di soggetti non persone fisiche.

Nei condomìni con impianti termici centralizzati a breve termineranno anche gli esercizi che, solitamente, coincidono con la stagione termica per consentire la corretta ripartizione delle spese del riscaldamento. Questa, in presenza di contabilizzazione, deve essere effettuata seguendo il Dlgs 102/2014, articolo 9, comma 5, lettera d). In difetto, il condominio potrà essere soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro.

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