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Sostituire le caselle postali senza assemblea

di Raffaele Cusmai - Condominio24

La domanda

In diverse assemblee, senza raggiungere la maggioranza del 2° comma dell'art. 1136 del c.c., si è discusso di sostituire gli attuali casellari postali, in vetro trasparente, in quanto non garantiscono la privacy della posta dei singoli condomini. Non avendo raggiunto la maggioranza, un condomino chiede che vengano sostituiti i casellari postali senza autorizzazione dell'assemblea citando il decreto del Ministero Sviluppo ed Economia dell'01-10-2008, successiva delibera del 20-06-2013 dell'Autorità per le garanzie delle Comunicazioni e della Direttiva Europea UNI EN 13724. Possono essere sostituiti i casellari postali in batteria, senza autorizzazione dell'assemblea, facendo riferimento ai decreti citati?


Nel caso di inerzia dell'assemblea riguardo all'adozione di deliberazioni dirette all'adeguamento di parti comuni del condominio alle disposizioni previste da norme di legge, regolamenti, provvedimenti amministrativi ecc. è, innanzitutto, compito dell'amministratore provvedervi ex art. 1130 lett. 2, rientrando tra le sue attribuzioni quella di “disciplinare l'uso delle cose comuni”. Di regola dunque, dovrebbe essere quest'ultimo a farsi carico, informando successivamente l'assemblea, di adottare le misure necessarie all'adeguamento dei casellari postati alle fonti citate.
Ciò, a maggior ragione se l'assemblea non ha provveduto e se, come sembra, non si tratta di interventi di notevole entità (come ad esempio i più gravosi obblighi funzionali all'adeguamento alla normativa antincendio).
Si consideri, inoltre, che a rigore i casellari sono, quanto al telaio, di proprietà condominiale, ma con riferimento alla singola cassetta privati. È astrattamente possibile, salvo il rispetto del decoro condominiale, che ciascun interessato – fermo restando il rifiuto dell'assemblea di provvedere – provveda autonomamente a sostituire la propria casetta, facendo leva sul combinato disposto dell'art. 1102 c. c. e 1110 c.c. che consentono a ciascun condomino (con l'autorizzazione dell'amministratore ex art. 1133, salvo che si tratti di spesa urgente) di provvedere a proprie spese alle modificazioni necessarie, salvo il rimborso delle spese necessarie per la conservazione ella cosa comune.
Si consideri, in questo senso, che le spese di installazione delle cassette postali devono essere ripartite in parti uguali in base al numero delle unità immobiliari e che nel caso di necessaria sostituzione o riparazione di una singola cassetta, detta spesa spetta al singolo proprietario.
Come extrema ratio, infine, ai sensi dell'art. 1105 ult. comma “se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune [...] ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria” che assumerà le decisioni necessarie per predisporre l'adeguamento normativo imposto.

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