Condominio

Pannelli solari «sdoganati» dal Tar sul vincolo paesaggistico

di Luana Tagliolini


La presenza di pannelli sulla sommità degli edifici «non deve essere più recepita soltanto come un fattore di disturbo visivo ma anche come un'evoluzione dello stile costruttivo accettato dall'ordinamento e dalla sensibilità collettiva».
Applicando tale principio di diritto, il Tar Lombardia (Tribunale Amministrativo Regionale, sentenza n. 496/2018) ha accolto il ricorso inoltrato dai proprietari di un immobile, ubicato in una zona sulla quale gravava un vincolo paesaggistico, avverso al provvedimento negativo emesso dall'Amministrazione comunale alla quale era stato presentato un progetto che prevedeva la demolizione della vecchia tettoria, con la realizzazione di una nuova munita di pannelli fotovoltaici, e la realizzazione di una nuova scala.
La Sovrintendenza esprimeva parere positivo in relazione alle opere da eseguirsi ma vietava, ai ricorrenti, la posa di pannelli fotovoltaici sulla tettoia del loro immobile in considerazione della sottoposizione a vincolo paesaggistico della zona in cui insisteva l'immobile.
Il Comune, sulla base di tale parere, approvava il progetto a condizione che non fossero inseriti i pannelli fotovoltaici.
Per il Tribunale il parere della sovraintendenza (richiesto per ben due vote con lo stesso esito negativo) appariva astratto, generico e sostenuto da una motivazione “non contestualizzata” rispetto al concreto progetto presentato dalle ricorrenti.
Il Collegio, accogliendo un orientamento ormai consolidato (TAR Veneto, n. 1104/2013, n. 48/2012; TAR Brescia n. 904/2010), ha ribadito che <<la sola visibilità di pannelli fotovoltaici da punti di osservazione pubblica non configura ex se un'ipotesi di incompatibilità paesaggistica, in quanto la loro presenza sulla sommità degli edifici, pur innovando la tipologia e morfologia della copertura, non è più recepita come fattore di disturbo visivo, bensì come un'evoluzione dello stile costruttivo accettata dall'ordinamento e dalla sensibilità collettiva purché non sia modificato l'assetto esteriore complessivo dall'area circostante paesisticamente vincolata>>.
L'installazione di impianti fotovoltaici in zone sottoposte a vincolo paesistico deve essere vietata in modo assoluto solo in specifiche aree non idonee espressamente individuate dalla regione.
Negli altri casi, la compatibilità dell'impianto fotovoltaico con il suddetto vincolo deve essere esaminata in concreto, tenendo conto del fatto che sia per l'ordinamento che per la sensibilità collettiva queste tecnologie sono ormai accettate e considerate elementi normali del paesaggio, espressione di una evoluzione che coinvolge inevitabilmente anche gli aspetti estetico-costruttivi degli edifici.
La sensibilità del legislatore per l'installazione di tali impianti è dimostrata, in ambito condominiale, dalla peculiare disciplina che agevola l'installazione di impianti che favoriscono la produzione di energia da fonti rinnovabili sia essi condominiali (articolo 1120 n. 2 codice civile) che individuali (articolo 1122-bis codice civile).

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