Condominio

Usufruttuario solidale con il nudo proprietario

di Cesare Rosselli

Usufruttuario e nudo proprietario: chi paga le spese condominiali?

Il Tribunale di Milano, con la sentenza 843/2018, ha respinto le opposizioni a un decreto ingiuntivo proposte dal nudo proprietario e dalla titolare del diritto di abitazione avverso un decreto ingiuntivo che li condannava in via tra loro solidale al pagamento di spese condominiali. La decisione si segnala perché affronta alcuni dei principali problemi interpretativi posti dalla nuova formulazione dell’articolo 67 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile.

Negli ultimi due commi della disposizione è stato infatti introdotto un vincolo di solidarietà per «il pagamento dei contributi dovuti all’amministrazione condominiale».

La prima questione affrontata dal Tribunale riguarda l’ambito di applicazione della norma sotto il profilo dei soggetti alle quale la stessa si applica. Il giudice in forza del richiamo all’articolo 1026 del Codice civile, giunge alla conclusione che le disposizioni dell’articolo 67 si applicano, apuunto, anche ai titolari dei diritti d’uso e di abitazione.

La seconda questione riguarda l’individuazione delle spese per le quali opera il vincolo di solidarietà. La decisione afferma che non può esser fatta alcuna distinzione tra spese ordinarie e straordinarie, o meglio tra le spese che attengono all’ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni per le quali il diritto di voto assembleare compete all’usufruttuario e tutte le altre, per le quali il diritti di voto assembleare compete al nudo proprietario: il vincolo solidale riguarda entrambi i tipi di spesa.

La terza questione riguarda l’applicazione nel tempo della norma ed è risolta con la conferma del principio di non retroattività della stessa secondo il quale la legge nuova deve considerarsi inapplicabile, oltre che ai rapporti giuridici esauriti, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita al momento della sua entrata in vigore. Pertanto, il vincolo di solidarietà sussiste solo per le obbligazioni di pagamento dei contributi condominiali sorte dopo l’entrata in vigore della legge di riforma.

Infine, il Tribunale precisa che il mancato esercizio del diritto di abitazione non accompagnato da una rinuncia formale allo stesso non può costituire valido motivo per l’esclusione dell’obbligo di pagamento dei contributi condominiali.

Non vengono affrontati dalla decisione in rassegna, perché il caso concreto non presentava simili questioni, né l’ipotesi della sussistenza di una pluralità di usufruttuari, che va risolto in analogia alla presenza di più comproprietari, né quella eventuale sostituzione reciproca in sede assembleare del nudo proprietario o dell’usufruttuario che va risolta negativamente salvo per i casi espressamente previsti dall’articolo 67.

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