L'esperto rispondeCondominio

Assemblee, nessun obbligo di convocare l'inquilino

Matteo Rezzonico

La domanda

In base all'articolo 10 della legge 392/1978, l'amministratore di condominio è obbligato a convocare anche il conduttore per l'approvazione del consuntivo annuale poiché quest'ultimo contiene l'indicazione delle spese che riguardano il servizio di riscaldamento - che normalmente comprendono le spese per il gasolio e la manutenzione della caldaia - e, in tal caso, è tenuto anche a inviargli il relativo rendiconto?

Allo stato, sebbene il novellato articolo 13 della legge 431/1998, in materia di locazioni abitative, disponga che: «…è fatto carico al locatore di provvedere alla registrazione (del contratto, ndr) nel termine perentorio di trenta giorni, dandone documentata comunicazione, nei successivi sessanta al conduttore e all’amministratore di condominio, anche ai fini dell’ottemperanza agli obblighi di tenuta dell’anagrafe condominiale di cui all’articolo 1130, n. 6, del Codice Civile», non risulta un obbligo da parte dell’amministratore di condominio di convocare direttamente l’inquilino alle assemblee che riguardino le spese e le modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento dell’aria. Tanto più che né l’articolo 66 delle disposizioni di attuazione al Codice civile, in materia di convocazione dell’assemblea, né l’articolo 1136 del Codice civile, in materia di costituzione dell’assemblea, si riferiscono espressamente al conduttore. D’altra parte, l’articolo 10, commi 1 e 2, della legge 392/1978, tuttora vigente stabilisce che: «Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell’appartamento locatogli, nelle delibere dell’assemblea condominiale relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria. Egli ha inoltre diritto di intervenire, senza diritto di voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi». In tale contesto, l’amministratore di condominio non è neanche tenuto all’invio del rendiconto e riparto all’inquilino, che si può rivolgere al locatore (articolo 9 della legge 392/78).

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